E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 143 del 30/05/2013 il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 495/2013 della Commissione del 29 maggio 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n.996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Le misure sono state riesaminate tenendo conto dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti e nei mangimi forniti dalle autorità giapponesi per il periodo settembre 2012 – gennaio 2013.
Il nuovo regolamento mantiene le restrizioni esistenti per quanto riguarda le importazioni di alimenti e mangimi provenienti dalla prefettura di Fukushima, mentre le misure di controllo sono state leggermente modificate per le altre 9 prefetture situate nella zona soggetta a restrizioni (Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Iwate, Chiba e Kanagawa). Per queste prefetture i principali cambiamenti sono l’eliminazione dalla lista dei prodotti per i quali è richiesto il pre-test, precedente all’esportazione verso l’Ue, di pere, taro, yacòn, pomacee, papaia e pettinidi. Vengono invece aggiunti alla lista grano saraceno, radice di loto e fecola di maranta. Anche le carni bovine fresche vengono aggiunte all’elenco dei prodotti per i quali sono prescritti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione. Inoltre, viene richiesto il pre-test sui funghi provenienti dalla prefetture di Nagano, Aomori e Niigata.
Le nuove misure entreranno in vigore dal 1 giugno 2013.
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sicurezzaalimentare.it – 2 giugno 2013