L’eliminazione del trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti dall’articolo 1 del Dl 90/2014 non riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e i responsabili di struttura complessa i quali – su istanza – possono rimanere in servizio fino al 40esimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il compimento del 70esimo anno di età. Ciò a condizione che non si dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti in servizio. Secondo l’ex Inpdap, nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell’amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (per servizio militare purché valorizzato ai fini pensionistici) e i servizi ricongiungibili e quelli totalizzabili. Rimangono esclusi da questo concetto gli anni valorizzati attraverso il riscatto dei periodi di studio.
L’abolizione del biennio di trattenimento (articolo 16 del Dlgs 503/1992) per queste categorie era già avvenuta ad opera del collegato Lavoro (legge 183/2010). Tuttavia il decreto sulla Pa (articolo 1, comma 5, del Dl 90/2014) – salvo modifiche in sede di conversione – prevede che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni – già prevista dal Dl 112/2008 – si applica a tutto il personale incluso quello delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Naturalmente il requisito dei 40 anni deve essere aggiornato, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1? gennaio 2012, ai nuovi parametri contributivi (nel 2014/2015, 41 anni 6 mesi per le donne, 42 anni 6 mesi per gli uomini). Come precisato dalla Funzione Pubblica, considerato che prima dei 62 anni potrebbero trovare applicazione le penalità, le amministrazioni non procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro prima di questa età. Per chi ha maturato un diritto a pensione entro la fine del 2011, la risoluzione avverrà al compimento del 40esimo anno contributivo. Ne deriva che il personale medico potrà richiedere e ottenere il trattenimento ma l’ente di appartenenza potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza che i lavoratori riescano a perfezionare il 40esimo di servizio effettivo.
Il Sole 24 Ore – 8 luglio 2014