Arrivano (attese da 14 anni) le regole per la vigilanza sugli Organismi geneticamente modificati (Ogm). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 di ieri sera è stato pubblicato il decreto del ministro dell’ambiente 8 novembre 2017 con il «Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati». Il provvedimento da attuazione all’articolo 32 del decreto legislativo 224/2003 individuando il campo di applicazione, le finalità e istituendo il registro degli ispettori che dovranno occuparsi dei controlli, con poteri di polizia giudiziaria.
La norma di riferimento.
L’articolo 32 del decreto del 2003 stabilisce che la vigilanza sugli Ogm venga attuata sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto entro sei mesi (diventati appunto 14 anni circa). Il piano definisce, in particolare, il numero minimo di ispezioni da effettuare, le forme di coordinamento tra le amministrazioni competenti, i criteri e le modalità per l’aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale. Per l’esercizio dell’attività di vigilanza l’Ambiente si avvale di ispettori iscritti in un apposito registro nazionale, i quali nell’esercizio dell’attività di vigilanza svolgono funzioni di polizia giudiziaria.
Il decreto dell’Ambiente.
Il decreto pubblicato ieri adotta il piano generale di vigilanza di durata quadriennale, dal quale sono comunque escluse alcune attività quali i controlli su alimenti e mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato in virtù di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’attività di vigilanza sull’applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica di alcune condizioni, tra cui la conformità dell’emissione deliberata nell’ambiente di un Ogm per ogni fine diverso dall’immissione in commercio e la conformità dell’immissione in commercio di un Ogm alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione, il rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione, gli eventuali effetti ambientali derivanti dall’immissione in commercio di Ogm autorizzati, la conformità dell’etichettatura e dell’imballaggio. L’attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l’emissione deliberata nell’ambiente di un Ogm per ogni fine diverso dall’immissione in commercio, l’immissione in commercio di un Ogm o la messa in coltura di un Ogm non siano effettuate in mancanza della preventiva notifica, dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione o nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato. Altro obiettivo dell’attività di vigilanza è verificare il rispetto dei divieti di coltivazione.
Al decreto sono allegati i modelli di verbale per le ispezioni e il modello di verbale di campionamento. Per quanto riguarda il registro nazionale degli ispettori, esso viene istituito presso il ministero dell’ambiente e contiene l’indicazione delle generalità dell’ispettore nonché l’indicazione dell’amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni. Di questi ispettori si avvarranno per l’esercizio dell’attività di vigilanza regioni, province autonome ed enti locali. Gli ispettori, come detto, svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza.
ItaliaOggi – 4 gennaio 2018