Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale Alimentazione Animale 2015-2017. Il Piano è stato aggiornato sulla base di criteri di rischio che tengono conto delle risultanze degli anni di applicazione precedenti, delle allerte comunitarie, delle evoluzioni normative e di nuove esigenze di controllo ufficiale. E’ disponibile on-line anche la modulistica aggiornata e allegata al Pnaa. Il Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali, valido per gli anni 2015, 2016 e 2017, sostituisce e abroga il “Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2012-2014” pubblicato il 12 dicembre 2011 e i successivi Addenda. La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di verifica ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in monitoraggio e in Sorveglianza.
Il PNAA 2015-2017 si presenta suddiviso in due sezioni principali: una parte generale descrittiva e una parte tecnica applicativa. Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero al fine di una più facile consultazione.
Come i precedenti piani, questo Piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli obbiettivi prefissati e armonizzare l’organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.
Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio nazionale sarà, anche per questo triennio, l’aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda ed il conseguente adattamento alla normativa, discendente da nuovi orientamenti comunitari, allo sviluppo scientifico, al manifestarsi di nuovi rischi e quindi all’analisi dei rischi, ai risultati dei controlli precedenti, alla presenza di Allerta sia comunitarie che nazionali, ed ai risultati degli Audit di settore svolti sul territorio dal competente ufficio o dall’FVO.
Ai fini della corretta ed uniforme applicazione, sul territorio nazionale, le Regioni e le Province Autonome dovranno anch’esse predisporre il proprio piano di attività, che avrà durata triennale, secondo i criteri indicati nel Piano Nazionale.
Condizione indispensabile ai fini della corretta applicazione e del buon andamento del PNAA triennale sono la rendicontazione semestrale e la relazione annuale inviate dalle Regioni/Province autonome.
Obiettivo fondamentale del PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).
Le Autorità Competenti programmano i controlli ufficiali sulla base dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al rischio.
I vari Centri di Referenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento coordinano, le attività analitiche, gestionali ed avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli II.ZZ.SS. relativi alle materie di propria competenza.
Le novità introdotte nel presente Piano sono:
? Inserimento dei dati anagrafici degli OSM nel sistema SINVSA,
? Suddivisione dei campioni del Capitolo 2 Principi attivi ed Additivi per favorire le ricerche volte ad evidenziare i fenomeni di Carry Over,
? Modifica del Capitolo 5 modificando la finalità del programma di controllo da Monitoraggio a Sorveglianza,
? Inserimento della ricerca del GTH nei materiali dei Categoria 3 destinati all’alimentazione animale,
? Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PNAA,
? Predisposizione di uno specifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON OGM.
Nella parte generale del PNAA 2015-2017 sono illustrati sia le modalità operative per gliinterventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
Nella parte tecnica del PNAA 2015-2017 sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi e raggruppate nei relativi capitoli di seguito illustrati.
La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico utili all’esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero al seguente link
Il PNAA
Il Ministero della Salute predispone il “PNAA” col fine di garantire, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare e un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
Il Piano Nazionale Alimentazione Animale ha la finalità di contribuire, attraverso la vigilanza e il controllo sui mangimi, ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Il PNAA viene attuato mediante sopralluoghi ispettivi e mediante il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata, prelevati lungo tutta la filiera.
Nei campioni prelevati viene effettuata la ricerca di:
Proteine animali trasformate non ammesse nei mangimi
Salmonella spp.
Principi farmacologicamente attivi e additivi
Sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali (micotossine, diossine, melamina e altri)
Organismi geneticamente modificati (OGM)
In caso di non conformità o di positività si procede alla messa in atto di interventi adeguati a tutelare la salute pubblica come previsto dalla normativa vigente.
La vigilanza ispettiva viene svolta su tutte le imprese del settore dei mangimi quali: produzione primaria, allevamenti, mangimifici, distributori, industrie alimentari che forniscono sottoprodotti all’alimentazione animale, trasportatori di mangimi.
Il Piano è implementato periodicamente mediante l’analisi dei rischi, basata sulla valutazione dei dati relativi all’attività di controllo svolta negli anni precedenti e a nel rispetto delle normative comunitarie di nuova emanazione.
Chi lo attua
L’applicazione del PNAA è frutto della collaborazione di varie Istituzioni con diversi ruoli e competenze.
Il Ministero della Salute coordina l’attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, dirama il PNAA alle Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanità, sviluppano una programmazione regionale (PRAA) con cui impartiscono le istruzioni alle ASL al fine di garantirne la corretta applicazione delle indicazioni nazionali.
L’attività di controllo sui mangimi provenienti dai Paesi Terzi o di provenienza comunitaria è svolta, rispettivamente dai PIF (Posti di ispezione frontaliera) e dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE).
I campioni raccolti vengono analizzati dagli IZS (Istituti Zooprofilattici sperimentali), la cui attività, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, è coordinata dall’ISS (Istituto superiore di sanità) che effettua anche le analisi di revisione.
Le Regioni, le P.A., le ASL, laddove particolari esigenze specifiche lo richiedano, si avvalgono di organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc.).
I dati relativi all’attività svolta secondo devono essere comunicati dalle ASL. agli Assessorati alla Sanità, che a loro volta provvedono a trasmetterli al Ministero della Salute.
Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall’articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004 e comunque entro sei mesi dalla fine dell’anno di rilevazione dei dati da parte delle Regioni o Province autonome.
Fonte: Ministero della Salute – 12 gennaio 2015