La Commissione europea ha annunciato che a breve partirà la consultazione pubblica sul regolamento 1924/2006, sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche in etichettatura, comunicazione e pubblicità riferite a prodotti alimentari, compresi quelli sfusi.
Un regolamento pubblicato nel 2006, entrato operativamente in vigore l’anno successive, e con un aggancio immediate con la normative generale sulla Sicurezza alimentare- reg. 178/2002 – e con la più recente normativa sull’Informazione alimentare ai consumatori –reg. 1169/2011.
La consultazione pubblica dovrà necessariamente tenere in considerazione questi aspetti di contesto cronologico. Intanto perché ci sono alcune falle del regolamento, che non gli hanno permesso di raggiungere quegli obiettivi minimi non solo di efficienza, ma di efficacia- che consistono nel garantire un’armonizzazione normativa tra i paesi UE, un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, e infine, una concorrenza equilibrata tra le imprese.
Poi, perché il regolamento 1169 ha innovato con una sezione “principi” che sembra andare al di là del 1924. Vediamone gli aspetti.
Armonizzazione normativa
Nei vari paesi, l’armonizzazione normativa c’è sicuramente stata in ragione dell’immediata applicazione del regolamento; di linee guida sulla sottomissione di claims redatte e aggiornate da parte di efsa (non ultimo in questi mesi, con consultazione a sua volta on line), e infine con i regolamenti di adozione della lista positiva dei claims autorizzati ufficialmente e pienamente dotati di valore legale. Tuttavia il regolamento e la sua corretta applicazione sono poi dipesi dai comportamenti delle autorità nazionali preposte al controllo della pubblicità- solitamente incaricate del compito – con comportamenti diversificati, e con sanzioni di entità varia, ma che- secondo quanto riconoscono gli esperti- non sempre sono state dissuasive nel frenare comunicazioni improntate a ingannevolezza.
Un altro aspetto di mancata armonizzazione normativa riguarda il settore integratori alimentari per i quali gli Stati membri possono autorizzare specifici messaggi salutistici sul proprio territorio. Una scappatoia insomma al quadro europeo armonizzato. E non essendoci una chiara differenza commerciale tra integratori e alimenti (gli integratori rientrano a tutti gli effetti nella categoria alimenti).
Elevato livello tutela consumatori
Un altro obiettivo che è stato solo parzialmente raggiunto ha a che fare con l’elevato livello di tutela della salute dei consumatori che all’articolo 1 il regolamento 1924 si prometteva.
Infatti, in carenza dell’adozione dei cosiddetti “profili nutrizionali” di cui all’articolo 4- ovvero una valutazione della qualità nutrizionale complessiva del cibo da promuovere con claim salutistici, in modo da non favorire iper-consumo di alimenti tutto sommato poco sani- le aziende alimentari si sono comportate come meglio hanno voluto.
Facendo pubblicità nutrizionale con claim assolutamente leciti a prodotti ricchi di grassi saturi (e magari con margarine – quindi ricchi di pericolosi grassi trans- ) o zuccheri aggiunti, o ancora, sale. I profili nutrizionali costituiscono uno snodo da tempo sul tavolo. In prima battuta, sembrava che si volessero togliere, proprio entro il Re-fit. Infatti lo scorso marzo, con voto in Comitato ENVI, per 50 a 18 era passata la proposta di eliminare i profili nutrizionali data l’inadempienza e ritardo nel definirli. Proposta poi bocciata in giugno: i profili vanno mantenuti.
Questo è un primo problema.
Il secondo problema, a cascata, deriva dall’articolo 10.3 dello stesso regolamento. Dove si consentono messaggi generali di salute su un alimento, in presenza di un qualsiasi vanto di salute autorizzato.
Il che consente di restituire una immagine nel complesso sana dell’alimento con frasi come “mangiare sano ed equilibrato è importante per la tua salute” o simili, lasciando intendere… che il prodotto in questione sia davvero sano ed equilibrato. Di conseguenza e a cascata, si crea un problema di equa concorrenza tra imprese.
Concorrenza equa tra imprese
In presenza di “suggestioni” di prodotto autorizzate- peraltro in contrasto con gli articoli 8 e con l’intero dettato del regolamento 1169 (articolo 7 in particolare, su pratiche leali di informazione)- si genera quello che viene chiamato “Effetto alone”: il contenuto di una singola vitamina o sale minerale, se adeguatamente sottolineato – ci fa sembrare il prodotto più sano di quello che è, creando appunto un aura positiva intorno all’alimento nel suo complesso. Le imprese più brave nel marketing e più avanti nella conoscenza degli aspetti legali allora si avvantaggiano in modo indebito rispetto a quelle che sono più rispettose dei limiti legali, e che magari hanno meno risorse.
Si tratterà ora di capire su quali aspetti verte la consultazione pubblica. Se riguarda solo questioni marginali, o se invece contempla di entrare nel vivo di quegli aspetti così delicati come appunto i profili nutrizionali. E soprattutto, come sarà considerata dalle istituzioni UE nelle varie risposte. Una cosa è certa: la resa dei conti si avvicina anche per il regolamento “health claims”.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 21 settembre 2015