Le autorità britanniche hanno notificato alla Commissione Europea la volontà di adottare misure nazionali per l’informazione ai consumatori circa gli allergeni.
Il Regno Unito sarebbe così il primo stato membro a notificare una disposizione nazionale in applicazione del Reg. 1169/2011: il quale lascia appunto libertà agli stati di decidere la modalità con cui le informazioni sugli allergeni possono essere veicolate al consumatore negli alimenti sfusi o preconfezionati, (ossia gli alimenti confezionati al momento sotto richiesta del consumatore ad es. formaggi in vaschetta, salumi, IV gamma, etc).
La proposta– si legge – obbliga in sede di vendita, ad affiggere un cartelloindicante la lista di allergeni, un’etichetta, oppure un invito al consumatore a chiedere direttamente allo staff di vendita informazioni. Gli allergeni e le sostanze che creano intolleranza sono chiaramente tutti quelli inclusi nell’allegato II del reg. 1169/2011, quindi cereali con glutine, crostacei, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia, latte frutta con guscio etc…una lista discretamente lunga.
Siamo di fronte perciò alla possibilità di fornire informazioni oralmente, un’opzione che a pensarci bene sembra collidere con il reg. 1169 che regolamenta primariamente “l’etichettatura” dei prodotti alimentari. Ma la proposta inglese non è in realtà fuori luogo. Vediamo perché.
All’art 43 del Reg.1169/2011 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati, si definiscono quelle che sono le indicazioni obbligatorie da riportare per questa categorie di alimenti e gli allergeni, sono inclusi. Nelcomma 2 però si legge che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e eventualmente la loro forma di espressione o presentazione.
Quindi è proprio qui che viene concessa la libertà agli Stati membri di decidere come il consumatore può essere informato sulle indicazioni obbligatorie, ma i margini di questa libertà effettivamente non sono bene definiti nel regolamento. Per questo nel gennaio 2013 è stato emanato dalla commissione europea il documento “Domande e risposte sull’applicazione del reg. 1169/2011” in cui vengono definiti alcuni punti critici della nuova legge. Innanzitutto, principio generale: l’informazione sugli allergeni è obbligatoria e non può essere data solo ed esclusivamente sotto richiesta del consumatore. Chiarito questo, è leggendo il punto 2.5.2 che si riesce a far luce sull’iniziativa inglese. Gli Stati membri, si spiega, possono adottare misure nazionali rispetto alle modalità con cui le informazioni sugli allergeni possono essere rese note. In linea teorica, tutte le modalità sono ammesse a patto che il consumatore sia messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole; sono accettate quindi etichette, cartelli, ma anche nuove tecnologie e comunicazione verbale. In merito a quest’ultima opzione si specifica però che l’informazione deve essere “verificabile”. Ultimo punto importante è che in mancanza di disposizioni nazionali in merito, la struttura dell’informazione obbligatoria per i cibi confezionati (etichetta) si applica anche agli sfusi e preconfezionati, quindi allergeni elencati solo ed esclusivamente in forma scritta.
La Commissione ad ora non ha opposto obiezioni: e la scena che si profila nel Regno Unito sarà dunque che solo ed esclusivamente le persone interessate (allergiche o intolleranti) disturberanno i membri dello staff (immaginiamo i commessi del negozio) per farsi elencare tutti gli allergeni contenuti nell’alimento che si vorrebbe acquistare.
Le implicazioni
Sicuramente un’etichetta meno onerosa per i produttori. Infatti tra le motivazioni addotte nella proposta inglese c’è proprio l’eterogenea realtà commerciale, nei quali molto spesso la scelta dei prodotti o i menu variano costantemente. Si darebbe quindi ampio respiro ai piccoli produttori o negozianti esonerandoli dall’esporre liste scritte destinate ad essere costantemente modificate.
Il tema allergie e intolleranze è però forse la realtà più spinosa che un regolamento sull’etichettatura è chiamato ad affrontare, perché coinvolge direttamente la salute del consumatore. Fornire informazioni oralmente significherebbe in primo luogo assicurarsi che i lavoratori nell’impresa conoscano dettagliatamente tutti gli allergeni contenuti anche quelli eventualmente presenti per contaminazione nei processi preparativi/produttivi (ricordiamo che l’allergia è dose-indipendente, ossia la sintomatologia si sviluppa anche solo per ingestione di una molecola). Infatti, la legge inglese prevede anche che gli operatori mettano in atto dei sistemi per rendere lo staff costantemente aggiornato sul tema allergeni nei prodotti venduti.
Altro punto. Come si definirà la questione del “verificabile”. Come si dice scripta manent e in assenza di documenti la questione rimane aperta. E oltretutto questa modalità di fornire informazioni non è effettivamente sotto richiesta del consumatore?
Inoltre, nel caso di un contenzioso, immaginiamo un consumatore che accusi i sintomi dello scatenamento della reazione allergica a seguito dell’ingestione dell’alimento, come si risanerà la questione tra le parti se la prova risiede in una conversazione. La possibilità di errore, dimenticanza, non corretta informazione o misunderstanding è sempre in agguato, in misura sicuramente molto maggiore rispetto ad una forma scritta.
A primo impatto sembra quindi che una disposizione nazionale, in questo caso, lasci nell’angolo la tutela della salute del consumatore . Il regolamento, per quanto detto prima, senza la disposizione applicativa inglese paradossalmente tutela molto di più il consumatore e la possibilità di fare scelte consapevoli. L’iniziativa del Regno Unito sicuramente aprirà il dibattito e già si stanno avendo pressioni su diversi stati membri per legiferare in questo stampo. In Italia, in base ad una circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico del 2010, rimane valido il principio per cui “gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito”. Tale circolare era stata emanata dopo alcuni casi di reazione allergica forte in seguito a consumo di gelato, nell’estate di 3 anni fa. E’ in ogni caso auspicabile il massimo della chiarezza su un tema così sensibile per i consumatori.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 6 agosto 2013