
Allevamenti, ufficiali le misure Iva, in Gazzetta il decreto dell’Economia relativo alle compensazioni sulle cessioni di animali vivi
Settore primario. Individuati gli stessi incrementi che erano già previsti per il 2016 e il 2017
Con un mese e mezzo di ritardo è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 64 del 17 marzo 2018, il decreto 2 febbraio 2018 del ministero dell’Economia che conferma l’aumento delle percentuali di compensazione sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
Il decreto è conseguente alla disposizione contenuta nel comma 506 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (205/2017), che prevede per le annualità dal 2018 al 2020, l’aumento delle percentuali di compensazione nel settore zootecnico con un impegno di spesa massimo di 20 milioni di euro annui, a carico del bilancio dello Stato. La disposizione prevede l’emanazione di un decreto dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole per ciascuno degli anni entro il termine del 31 gennaio.
Quello emanato ora riguarda il 2018 e conferma l’aumento già previsto per gli anni 2016 e 2017 nella misura del 7,65% (in luogo del 7%) per le cessioni di bovini vivi, ma la categoria comprende anche il genere del bufalo; per le cessioni di suini vivi la percentuale di compensazione è prevista nella misura del 7,95% (anziché del 7,3%). L’aliquota Iva per la cessione di questi beni è stabilita nella misura del 10 per cento.
Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72; pertanto più sono elevate le percentuali di compensazione e minore è l’Iva dovuta all’Erario.
Il ritardo con il quale è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto ministeriale ha creato qualche disagio agli operatori del settore i quali, in sede di liquidazione mensile del mese di gennaio e di febbraio 2018, per abitudine possono aver applicato le maggiori percentuali di compensazione e quindi hanno determinato una maggiore Iva detraibile senza la copertura normativa. Ora tuttavia le cose sono andate a posto anche per le liquidazioni dei mesi scorsi in quanto il decreto prevede che le disposizioni ivi contenute hanno effetto dal 1° gennaio 2018. Quindi nessuna sanzione potrà essere applicata per le liquidazioni Iva di gennaio e febbraio.
Per i prossimi anni (2019 e 2020) ci sarà ancora bisogno del decreto ministeriale mentre la norma di delega è già contenuta nella legge di Bilancio di quest’anno.
Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica Iva per le imprese agricole che dal 1° gennaio 2018 hanno cambiato regime Iva vuoi nel caso in cui abbiano optato per il regime normale Iva, sia qualora, dopo che sia trascorso il triennio, siano rientrate nel regime speciale Iva (articolo 19 bis 2, comma 3, del Dpr 633/72). Le predette percentuali si applicano sui prodotti agricoli in giacenza alla data del 1° gennaio sul loro valore normale. L’imposta risultante è detraibile nel primo caso mentre invece è dovuta qualora l’impresa agricola sia rientrata nel regime speciale.
Le percentuali di compensazione sono invece ininfluenti per le imprese agricole che continuano ad applicare il regime normale Iva.
Gian Paolo Tosoni – Il Sole 24 Ore – 20 marzo 2018