L’Anac ha reso pubblica una prima bozza delle linee guida sul procedimento di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013, destinate a orientare il responsabile della prevenzione della corruzione, quale organo deputato alla vigilanza interna della disciplina in questione. Le linee guida sono poste in pubblica consultazione online fino al 25 maggio, data entro la quale è possibile inviare contributi mediante la compilazione del modulo riportato sotto al documento pubblicato nel sito di Anac.
Secondo le linee guida la materia dell’inconferibilità e incompatibilità è soggetta a un doppio livello di controllo, uno di tipo interno affidato al responsabile della prevenzione della corruzione di ciascuna pubblica amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico, e l’altro esterno, proprio dall’Anac.
Il coinvolgimento diretto del responsabile della prevenzione della corruzione è un tassello indispensabile del sistema, visto che, in forza dell’articolo 15 del decreto n. 39, il responsabile della prevenzione della corruzione vigila, anche mediante quanto previsto nel piano anticorruzione, sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Si ricorda che in caso di violazione per inconferibilità è prevista la nullità del contratto (articolo 17), mentre quando ci si trovi in una situazione di incompatibilità è prevista la decadenza dall’incarico trascorsi 15 giorni dalla diffida del responsabile della prevenzione della corruzione, che richieda di optare per uno dei due incarichi risultati incompatibili (articolo 19).
Il compito del responsabile della prevenzione
Secondo l’interpretazione fornita da Anac, in caso di inconferibilità, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica della situazione di inconferibilità e, in caso di violazione, è proprio il responsabile della prevenzione della corruzione che ha il potere di avviare il procedimento, dichiarare la nullità dell’incarico; sempre il responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto a cui è conferito il potere sanzionatorio nei confronti di coloro che hanno effettuato la nomina dichiarata nulla in quanto inconferibile. È subito evidente come per poter porre in essere tutte queste attività, il responsabile della prevenzione della corruzione debba godere di una posizione di totale autonomia e indipendenza, il che pare in contraddizione con il fatto che il responsabile della prevenzione della corruzione debba essere un dipendente dell’ente sottoposto a controllo.
Procedura di verifica
L’eventuale procedimento avviato dal responsabile della prevenzione della corruzione verso gli autori della nomina, al fine di accertare la ricorrenza o meno della fattispecie di inconferibilità, dovrà garantire il contraddittorio mediante l’invito ai destinatari di presentare memorie a discolpa in un termine tendenzialmente non inferiore a 5 giorni.
Potere sanzionatorio
Se dall’esito del procedimento emerge l’inconferibilità, il responsabile della prevenzione della corruzione deve dichiarare la nullità della nomina ed esercitare il conseguente potere sanzionatorio verso coloro che all’atto della nomina componevano l’organo conferente l’incarico e risultavano presenti alla votazione (gli astenuti, assenti e dissenzienti sono esenti da responsabilità).
La sanzione prevede l’impossibilità per l’organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo di tre mesi (articolo 18).
L’Anac ritiene tuttavia che questa sanzione, di carattere inibitorio, non possa avere applicazione automatica, come effetto della semplice dichiarazione di nullità dell’incarico, ma debba essere preceduta da una scrupolosa verifica volta ad accertare l’elemento psicologico in capo agli autori della nomina.
Dunque il responsabile della prevenzione della corruzione, nella sua attività sanzionatoria, non può prescindere da un’indagine volta ad accertare se chi ha conferito l’incarico abbia agito con dolo o colpa anche lieve, verificando in particolare, se in base agli atti conoscibili o conosciuti, l’autore della nomina avrebbe potuto, anche mediante una richiesta di chiarimenti al nominando, venire a conoscenza di cause di inconferibilità. Ai fini dell’indagine che il responsabile della prevenzione della corruzione deve condurre sull’elemento soggettivo, un ruolo centrale assume la dichiarazione di cui all’articolo 20 del decreto 39/2013, che impone a colui il quale è conferito l’incarico di rilasciare all’atto di nomina una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, dichiarazione che, seppure rilasciata in buona fede, può risultare mendace e che non è sufficiente a esonerare da responsabilità chi conferisce l’incarico dal dovere di accertamento. In proposito l’Anac suggerisce di accettare soltanto dichiarazioni che recano l’indicazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare, nonché di eventuali condanne da questo subite per reati commessi contro la Pa; su questa elencazione di incarichi si esprimerà l’organo conferente, risultando così meno complessa per il responsabile della prevenzione della corruzione la valutazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo agli autori della nomina che sulla base dell’elencazione prodotta hanno conferito incarichi in contrasto con il decreto n. 39.
Il Sole 24 Ore – 18 maggio 2016