Circolare di chiarimenti del ministero relativa all’Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione del 24 gennaio 2013.
Con riferimento agli articoli “Identificazione di cani e gatti: il veterinario deve denunciare gli inottemperanti”, pubblicato su “la Settimana veterinaria” e “Anagrafe: nessuna proroga e un accordo da bocciare” pubblicato su Anmvi Oggi, per fornire precisazioni sulle modalità operative di funzionamento dell’anagrafe canina.
Sulle responsabilità “eventualmente attribuite ai veterinari libero professionisti”, la Direzione Generale della Sanità Animale e di Farmaci Veterinari sostiene che già l’Ordinanza 6 agosto 2008 (in vigore) – preveda analogo adempimento da parte dei medici veterinari abilitati, ora rimarcato dall’Accordo 24 gennaio 2013, “in quanto l’accreditamento comporta lo svolgimento di un pubblico servizio, da cui derivano non solo compiti di verifica e applicazione del microchip, con contestuale registrazione nell’anagrafe, ma anche l’informazione al proprietario sugli obblighi di legge e il dovere di segnalare i mancati adempimenti alle autorità competenti.
Il veterinario, nell’esercizio dell’attività professionale “al servizio della collettività”- prosegue la nota- “ha il compito di contribuire ad una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di legge e, pertanto, tale collaborazione-reciproca costituisce un aspetto essenziale per arrivare agli obiettivi prefissati dalle disposizioni di riferimento”.
Per quanto riguarda la “presunta assenza” di disposizioni che vietano la vendita di microchip a soggetti non autorizzati, la Direzione ministeriale precisa che l’Accordo del 24 gennaio “ha stabilito che le regioni e province autonome si impegolano ad adottare provvedimenti che garantiscano che l’applicazione di microchip sia effettuato esclusivamente da medici veterinari ufficiali e da medici veterinari libero professionisti abilitati”.
Pertanto nelle leggi regionali di attuazione “dovranno essere previste modalità che assicurino tale garanzia, ivi compreso l’obbligo di vendita solo alle regioni, alle province autonome, alle aziende sanitarie locali, alle facoltà di medicina veterinaria che hanno unche hanno un ambulatorio aperto al pubblico, ai veterinari del SSN e ai libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe”. Tale disposizione è attualmente contenuta, come indicato dalla nota ministeriale “dall’Ordinanza Ministeriale”.
La stessa comunicazione fornisce alcune precisazioni sull’operatività dell’Anagrafe. Dall’Accordo 6 febbraio 2003 ad oggi, “si è arrivati ad un sviluppo completo del sistema che si è arricchito di tutta una serie di informazioni (età, sesso, razza, numero di passaporto, pericolosità e sterilizzazione)”. Inoltre, prosegue la nota, “il sistema anagrafe, grazie all’interscambio di informazioni attraverso la banca dati centrale istituita presso il Ministero della Salute, consente di accedere al patrimonio informativo delle singole banche dati regionali, a partire dal numero di identificazione individuale di un cane (gatto o furetto) al fine di poter rintracciare il proprietario. Ad oggi, i cani registrati in banca dati, sono 6.361.462 e tale dato è in continua implementazione”.
Fonti: Sivemp e AnmviOggi – 3 aprile 2013