Il MInistero della Salute ha diramato una nota in merito alle disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici previste dall’articolo 4 del Capo V della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale”.
In sintesi la Legge in questione introduce sanzioni specifiche per chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari presso i Servizi Veterinari competenti e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.
Si evidenzia inoltre che tra gli obblighi previsti a carico degli apicoltori, o loro delegati, figura non solo la denuncia di detenzione degli alveari, ma anche la comunicazione alla Banca Dati Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza
2 settembre 2016