Anche il money transfer finisce nella rete dell’Anagrafe dei conti. Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, in una nota dell’11 aprile 2013 firmata dal direttore Accertamento, Salvatore Lampone, fornisce le indicazioni per gli adempimenti relativi all’Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti di pagamento comunitari.
Nella nota si chiarisce che gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri che svolgono servizi di pagamento per conto degli Istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali sono tenuti a: – comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici», nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201; – e predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’amministrazione finanziaria. Da ottobre, dunque, come previsto dal provvedimento 25 marzo 2013 dell’agenzia delle Entrate, anche questi operatori dovranno aprire le porte al Fisco per consentirgli di “vigilare” sui conti degli italiani e sulle loro attività finanziarie. Sotto osservazione finiranno così non solo i conti correnti e le operazioni extra-conto, ma anche i depositi (titoli e/o obbligazioni), la gestione patrimoniale, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le carte di credito/debito, i prodotti assicurativi, l’acquisto e la vendita di oro e il numero degli accessi annui alle cassette di sicurezza.
Il Sole 24 Ore – 12 aprile 2013