Centocinquanta giorni per il riconoscimento delle virtù delle acque minerali; 180 per il via libera alle casse da morto con materiali innovativi o per il nulla osta ai trapianti di fegato o rene da vivente. E tempi certi anche per la liquidazione dei danni da vaccino. A promette tempi contingentati e ridotti di oltre il 30% rispetto a oggi per 28 procedimenti autorizzativi di competenza della Salute, è un Dpcm in pre Consiglio dei ministri.
Obiettivi geneali dell’operazione, creare le condizioni per offrire un servizio all’utenza e alle imprese riechiedenti che consentano loro di essere più competitive, consentire ai soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria o affetti da sindronme da talidomide di ottenere in tempi più rapidi la liquidazione dell’indennizzo, ridurre i ricorsi e smaltire gli arretrati. Il testo dello schema di Dpcm
Il regolamento – adottato in attuazione della L. n. 241/90 (art. 2) – disciplina complessivamente 28 procedimenti, di cui 18 con termini di 180 giorni, sei con termini di 150 giorni e quattro con temini di 120 giorni, abrogando le relative tabelle allegate al Dm 524/98, attualmente vigente. Per i 28 procedimenti disciplinati il tempo medio di trattazione attuale è di 253 giorni e per ben 12 di essi la disciplina risalente al 1988 non prevedeva termini tassativi di conclusione dell’iter: tra questi figurano tra l’altro la liquidazione degli indennizzi, la verifica dei dispositivi medici nell’ambito della sorveglianza del mercato, l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiaure a risonanza magnetica nucleare e così via.
Tra i destinatari dell’inervento regolatorio figurano tra gli altri i dipendenti in quiescienza della Salute – che dovrebbero poter contare sulla liquidazione dei trattamenti pensionistici in 180 giorni (contro gli attuali 360), i privati che richiedono delle autorizzazioni, compresi Iccs ed enti ecclesiastici, gli aventi diritto agli indennizzi. In particolare per le imprese – sottolinea la relazione tecnica al provvedimento – sarà possibile «entrare sul mercato in tempi più rapidi, garantendo quindi un corretto funzionamento della concorrenza e, ove portatrici di una innovazione tecnologica quale l’impiego di particolari materiali per la fabbricazione di casse funebri, un vantaggio immediato in termini economici»
L’intervento regolatorio non prevede la possibilità di adottare provvedimenti correttivi, ma ipotizza una verifica dello stato d’attuazione della normativa entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Il Sole 24 Ore sanità – 12 marzo 2014