Il Ministero della Salute ha provveduto ad emanare i provvedimenti applicativi del Reg. (CE) 24 maggio 2013, n. 485/2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Coldiretti così come le altre associazioni di categoria della filiera agroalimentare interessate alla produzione, alla distribuzione e all’impiego di fitofarmaci non sono state chiamate ad esprimere un parere in fase di elaborazione di tali provvedimenti e ciò costituisce un elemento di negatività in quanto misure che hanno un impatto così importante sull’agricoltura italiana avrebbero dovuto essere oggetto di una consultazione preventiva. Il risultato è che la normativa ora introdotta, soprattutto per quanto concerne la circolare ministeriale applicativa del reg. CE 485/2013, presenta un’interpretazione quanto meno discutibile e poco chiara di alcuni aspetti disciplinati delle norme comunitarie
Questi i provvedimenti. Il decreto 25 giugno 2013 “Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio e all’impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, per il trattamento delle sementi e del terreno, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n.151 del 29-6-2013, Internet: http://www.gazzettaufficiale.it ). Il decreto 25 giugno 2013 Proroga della sospensione cautelativa dell’autorizzazione all’impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil di cui al decreto 25 gennaio 2013 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n.151 del 29-6-2013). Si evidenzia in merito che il fipronil non è un neonicotinoide, ma in base alle valutazioni dell’Efsa ci sono attualmente sufficienti dati sperimentali per sospettare un nesso di causa effetto tra la moria delle api e l’uso di tale sostanza per la concia delle sementi. La circolare del 2 luglio 2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione – modalità operative di applicazione delle prescrizioni comunitarie alle autorizzazioni all’immissione in commercio e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid (in Internet: http://www.trovanorme.salute.gov.it/).
Ai sensi del DM 25 giugno 2013 le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e del terreno, contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, sono revocate dal 1° luglio 2013. Tali prodotti sono: Poncho, Gaucho 350fs, Imidor, Amigo, Sombrero, Nuprid 350fs, Santana. E’ revocato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2013, l’impiego, dei seguenti prodotti fitosanitari: Picus 350 fs, per mais e girasole; Nuprid 600fs, per mais, frumento e orzo; Nuprid 600fs Blanco, per il mais; Cruiser 70ws per mais e cotone; Cruiser 350 fs per mais e cotone.
Il divieto d’impiego è per il trattamento delle sementi e del terreno per le colture sopra indicate, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari sopra indicati attualmente in commercio, e’ consentito fino al 30 novembre 2013. Per quanto riguarda il fipronil il termine del divieto del 20 giugno 2013 stabilito dal DM 25 gennaio 2013 è prorogato al 31 dicembre 2013.
In merito a tale sostanza attiva, a livello comunitario la Commissione europea ha reso noto, in un suo comunicato stampa del 16 luglio 2013 che gli esperti degli Stati membri hanno approvato la proposta volta a limitare l’uso del Fipronil, nel corso della riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (Scofcah). La Commissione europea aveva avanzato tale proposta a seguito della pubblicazione di una valutazione scientifica dei rischi da parte dell’Efsa dello scorso 27 maggio 2013, in cui si sostiene che le sementi trattate con antiparassitari contenenti Fipronil rappresentano una minaccia per la popolazione delle api in Europa, in linea con il divieto adottato a maggio per il trattamento delle sementi con le tre sostanze neonicotinoidi clotianidin, imidacloprid e tiametoxam.
In sede di Scofcah, il divieto ha ottenuto il sostegno di 23 Stati membri, con 2 voti contrari e 3 astensioni. Il testo votato prevede le seguenti principali misure: un limite sulle colture per le quali il Fipronil può essere utilizzato nel trattamento delle sementi; la concessione di autorizzazioni per il trattamento di colture esclusivamente da serra. Tale eccezione non si applica però a colture come i porri, lo scalogno, le cipolle e i cavoli (come i cavolini di Bruxelles, i cavolfiori o i broccoli), per le quali le sementi possono essere coltivate anche in campi aperti, in quanto la raccolta avviene prima della fioritura; non sarà più autorizzato il trattamento di mais e semi di girasole.
A livello procedurale, spetta ora alla Commissione adottare il provvedimento, dopodiché si procederà con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le restrizioni in oggetto si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2013; mentre le sementi che sono già state trattate con prodotti contenti il Fipronil potranno essere seminate fino al 28 febbraio 2014.
Infine, con la circolare del 2 luglio 2013, il Ministero della Salute ha evidenziato che la Commissione Ue ha ritenuto opportuno limitare le applicazioni di tali sostanze attive riservando l’uso dei prodotti ai soli utenti professionali e revocandone il loro utilizzo qualora destinati alla concia delle sementi e alle applicazione al suolo per le colture considerate attrattive per le api, ad eccezione dei trattamenti in serra. Per quanto riguarda i trattamenti fogliari possono essere mantenuti gli usi successivi alla fioritura. Rispetto a tale punto il Ministero non ha specificato che tale limitazione vale solo per le colture attrattive per le api indicate dal regolamento comunitario.
Dal 1° ottobre 2013 i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi fogliari dovranno essere muniti di etichette modificate in conformità alle prescrizioni di cui al suindicato regolamento, o accompagnati dalla fac-simile dell’etichetta modificata.
Infine, si ritiene mal formulata la disposizione finale della circolare in quanto specificando che “l’utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive è consentito fino al 30 novembre 2013” se da un lato, consente alle imprese agricole che hanno in magazzino i prodotti fitosanitari oggetto di divieto, penalizza chi invece potrebbe non esserne in possesso ed acquistarlo ai fini dell’impiego fino al 30 novembre 2013.
Del resto, lo smaltimento delle scorte deve essere consentito fino a tale data non solo per chi utilizza, ma anche per chi distribuisce il prodotto fitosanitario, principio del resto sempre applicato dall’Ue anche per alleggerire in parte gli effetti negativi legati ad un immediata sospensione del ricorso a sostanze attive rispetto alle quali gli agricoltori devono avere il tempo di poter individuare delle strategie di lotta fitosanitaria alternative. Oltretutto la circolare omette di chiarire che tale disposizione sullo smaltimento delle scorte vale solo per i prodotti revocati, ma non anche quelli per i quali sono state modificate solo le modalità di impiego
Ilpuntocoldiretti.it – 18 luglio 2013