Applicazione decreto Balduzzi. Autorizzazione stabilimenti che producono alimenti particolari, nota del Ministero
E’ stata pubblicata la nota ministeriale 19 ottobre 2012 che fornisce indicazioni, dopo l’entrata in vigore del decreto Balduzzi, sulla procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono e confezionano: alimenti destinati ad un’alimentazione particolare; integratori alimentari; alimenti addizionati di vitamine e minerali. Per gli stabilimenti in questione il riconoscimento ex art.6 comma 3 punto a) del reg.(CE) 852/2004 è demandato alle Regioni, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa generale e da quella specifica sopra indicata, ferma restando la facoltà del Ministero della Salute di effettuare a campione verifiche ispettive. Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge 158 il Ministero ha fornito, con la circolare pubblicata oggi, gli elementi interpretativi per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 8 (commi da 1 a 3).
La nota riguarda la procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono e/o confezionano: alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, disciplinati dalla direttiva quadro 2009/39/CE che ha codificato la direttiva 89/398/CEE, attuata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dalle direttive e dai regolamenti specifici collegati; integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e dai regolamenti specifici correlati; alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006, e dai regolamenti specifici correlati.
Per quanto sopra le istanze per il riconoscimento citato devono essere presentate direttamente alla Asl competente, a partire dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
Vedi la nota ministeriale e gli allegati
5 novembre 2012 – riproduzione riservata