E’ stata pubblicata la nota ministeriale 19 ottobre 2012 che fornisce indicazioni, dopo l’entrata in vigore del decreto Balduzzi, sulla procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono e confezionano: alimenti destinati ad un’alimentazione particolare; integratori alimentari; alimenti addizionati di vitamine e minerali. Per gli stabilimenti in questione il riconoscimento ex art.6 comma 3 punto a) del reg.(CE) 852/2004 è demandato alle Regioni, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa generale e da quella specifica sopra indicata, ferma restando la facoltà del Ministero della Salute di effettuare a campione verifiche ispettive. Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge 158 il Ministero ha fornito, con la circolare pubblicata oggi, gli elementi interpretativi per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 8 (commi da 1 a 3).
La nota riguarda la procedura di autorizzazione degli stabilimenti che producono e/o confezionano: alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, disciplinati dalla direttiva quadro 2009/39/CE che ha codificato la direttiva 89/398/CEE, attuata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dalle direttive e dai regolamenti specifici collegati; integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e dai regolamenti specifici correlati; alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006, e dai regolamenti specifici correlati.
Per quanto sopra le istanze per il riconoscimento citato devono essere presentate direttamente alla Asl competente, a partire dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
Vedi la nota ministeriale e gli allegati
5 novembre 2012 – riproduzione riservata