Le ferie sono un diritto irrinunciabile e le amministrazioni devono farle fruire, anche d’autorità, ai dipendenti che non le chiedono, per cui la violazione dei termini previsti dai contratti nazionali deve costituire un’eccezione. Sono queste le indicazioni fornite dall’Aran in risposta al quesito che chiede quali comportamenti deve tenere un ente pubblico di fronte al dipendente che non gode delle ferie che maturano né nel corso dell’anno né nei primi mesi dell’anno successivo. Spetta ai dirigenti, che ricordiamo essere dotati dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro, garantire l’attuazione di questa disposizione. Occorre ricordare in premessa che, sulla base delle previsioni del Dlgs 66/2003, i dipendenti pubblici e privati devono necessariamente fruire di almeno 2 settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione e per almeno altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi.
La violazione di questa disposizione è sanzionata con la irrogazione di una ammenda che va da 100 a 600 euro e che aumenta nel caso in cui la violazione sia ripetuta. Le norme contrattuali prevedono la fruizione delle ferie nel corso dell’anno, con almeno 2 settimane continuative d’estate, fatta salva le possibilità per l’ente di differirle entro i primi mesi dell’anno successivo per esigenze di servizio e per il lavoratore di chiederne la fruizione entro i primi mesi dell’anno successivo. La violazione delle norme contrattuali non è direttamente sanzionata.
Il diritto alle ferie. La mancata fruizione entro i termini fissati dalla contrattazione nazionale non fa in nessuna caso decadere i dipendenti dal diritto di usufruire di tali periodi: siamo dinanzi a una forma di tutela della salute psicofisica, quindi questo diritto è da considerare come indisponibile. Indicazione che si deve considerare maggiormente rafforzata dalle disposizioni che hanno introdotto il divieto di monetizzazione. Per cui la mancata fruizione entro i termini fissati dalla contrattazione costituisce comunque un evento che deve avere carattere eccezionale e richiede una adeguata motivazione.
Le indicazioni dell’Aran. L’Aran chiarisce che spetta in questi casi al datore di lavoro la prova che le ferie non sono state godute per la inerzia del lavoratore. E ci ricorda di seguito che, sulla base dei principi civilistici, il datore di lavoro può imporre d’autorità la fruizione delle ferie, che consentano di contemperare le richieste dei lavoratori e le esigenze dell’ente, anche predisponendo specifici piani.
Per queste ragioni il superamento del periodo massimo fissato dai contratti nazionali deve costituire un evento eccezionale, il che non si realizza se ciò accade di frequente e/o interessa un numero ampio di dipendenti. E comunque, non viene in alcun modo meno il diritto dei lavoratori alla loro fruizione.
Il Sole 24 Ore sanità – 4 ottobre 2015