Ve la ricordate la storia delle centinaia di vigili urbani “assenteisti” del comune di Roma il 31 dicembre scorso? A quasi un anno di distanza non è arrivato ancora alcun licenziamento, ma solo una manciata di sanzioni conservative. Anche per i “furbetti del cartellino” del comune di Sanremo (che timbravano in mutande, o si facevano sostituire da un collega) i procedimenti disciplinari stentano a decollare e a produrre sanzioni.
Un paradosso, se si pensa al mondo privato, dove per simili illeciti disciplinari, sarebbero subito scattati provvedimenti.
Il punto è che nella Pa l’iter burocratico che porta al licenziamento è piuttosto complesso; e anche il dibattito su vecchio/nuovo articolo 18 è tutt’altro che sopito.
Il ministro Marianna Madia, si è detta contraria a estensioni «semplicistiche» del Jobs act alla Pa, e i tecnici di palazzo Vidoni, in sede di attuazione del nuovo Testo unico sul lavoro pubblico, stanno pensando a una norma interpretativa che escluda il pubblico impiego dalle tutele crescenti, di fatto confermando l’applicazione dell’articolo 18 ante Fornero, nella versione originaria dello Statuto (e cioè sempre reintegra in ogni ipotesi di invalidità del licenziamento anche per motivi puramente formali).
Si congelerebbe tutto, lasciando inoltre ai magistrati spazio per sole sentenze che cumulano reintegrazione e risarcimento. Anche in casi “eclatanti”. Come per esempio quella del “pompiere rapinatore”, raccontata dal giuslavorista Pietro Ichino nel suo ultimo libro Il lavoro ritrovato (maggio 2015), dove il tribunale del lavoro di Siena ha reintegrato un vigile del fuoco colto in flagranza mentre compiva una rapina a mano armata nei confronti di una banca con la motivazione che una “rapinetta” si può tollerare, per una volta sola, se a commetterla è un dipendente pubblico incensurato. Ma la magistratura, in questi ultimi mesi, ha pronunciato sentenze di reintegra anche in casi di meri vizi nella procedura di licenziamento (tribunale di Teramo, ottobre 2015, n. 858) e, pure, in caso di “spoporzione” dell’atto di recesso (qui per il tribunale di Parma, maggio 2014, n. 177 la mancata copertura di un turno pomeridiano da parte di un dirigente medico, impossibilitato nel rispondere al cellulare perché bloccato dal nipote, non è stato considerato un fatto idoneo a far scattare validamente un licenziamento…).
La questione è sensibile per i licenziamenti disciplinari (il recesso “per motivi oggettivi” trova regolamentazione nella disciplina della mobilità da eccedenza, anche se la norma è praticamente inattuata da 14 anni).
In realtà, ricordano gli esperti, già oggi una giurisprudenza di merito apre alla sanzione monetaria in caso di recessi illegittimi. Ad esempio, una pronuncia del tribunale di Genova di marzo 2015 e un’altra del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 aprile 2013 affermano che in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento per motivi procedurali non scatta la tutela reale, ma l’indennizzo. «E questa – spiega Sandro Mainardi (università di Bologna) – potrebbe essere la strada da seguire nell’ambito della riforma Madia, che deve naturalmente cercare un punto di equilibrio tra la necessità di evitare lo spreco di risorse pubbliche e l’esigenza di tutelare il buon andamento della stessa amministrazione, impedendo che lavoratori gravemente inadempienti, o addirittura rei di illeciti penali, facciano rientro in amministrazione a seguito di licenziamenti annullati solo per vizi di procedura. La via, allora, potrebbe essere mantenere la tutela reintegratoria in caso di licenziamenti discriminatori e quando i fatti contestati siano insussistenti o meritevoli di sanzione solo conservativa; accedendo invece alla tutela solo indennitaria del dipendente laddove, sussistendo l’illecito e la sua gravità, il licenziamento presenti solo vizi formali o di procedura».
Del resto, «come dimostrano i casi di Roma e Sanremo – aggiunge Arturo Maresca (Sapienza, Roma) – il problema del potere disciplinare nel lavoro pubblico dipende da due fattori: la capacità-determinazione dei dirigenti nell’avvalersi di questo potere, e la difficoltà di districarsi e portare a termine correttamente la procedura. Come è possibile che in un’impresa privata si possa procedere in 5 giorni all’applicazione della sanzione disciplinare e nella Pa no?».
Il ministro Madia, quindi, renda davvero effettivi i procedimenti disciplinari. In assenza, mantenendo pure il vecchio articolo 18, il rischio è una generalizzata impunità per tutti i “travet”.
Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci – Il Sole 24 Ore sanità – 18 dicembre 2015