di Gianni Macheda, ItaliaOggi. Nomine trasparenti per i manager della sanità. Che saranno valutati e mandati a casa in caso di disavanzi rilevanti nei bilanci. Si istituisce presso il ministero della Salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L’elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da cinque esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all’interno di una rosa individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale in possesso di comprovati requisiti di merito. L’operato del direttore generale è sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la regione provvede alla sostituzione. Lo prevede il decreto legislativo di attuazione della delega Madia in materia di dirigenza sanitaria, pubblicato il 3 settembre sulla Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 28 luglio scorso (si veda ItaliaOggi del 7 maggio e del 29 luglio 2016), recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari e tiene conto delle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di stato. Per entrare nella rosa tra cui saranno scelti i dg, bisognerà avere comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e l’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (i corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale).
Nella terna proposta per la scelta non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell’incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale.
Non solo. Se ricorrono gravi e comprovati motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti, la regione, sempre previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede a risolvere il contratto, dichiarando l’immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.
ItaliaOggi – 3 settembre 2016