L’impignorabilità delle risorse di Asl e ospedali rispetto al mancato pagamento delle fatture ai fornitori, prevista dalla legge 220/2010 e annullata dalla sentenza 186/2013 della Corte costituzionale, rientra in gioco con la previsione contenuta nel decreto legge sulla finanza degli enti territoriali approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Ma con una serie di paletti e vincoli per rispettare una precedente legge – la n. 67/1993 – che già la stabiliva.
Blocco dei pignoramenti selettivo, e limitato alle somme a destinazione vincolata indispensabili per lo svolgimento dei servizi sanitari essenziali, che i commissari dovranno indicare per decreto ogni tre mesi e i tesorieri saranno chiamati a rendere immediatamente disponibili e che non saranno sottoposte ad azioni esecutive
Nelle bozze del decreto «Salva-Roma» il Governo scrive una regola che ha lo scopo dichiarato di evitare la «paralisi dei servizi essenziali» nelle aziende sanitarie delle Regioni impegnate nei piani di rientro dall’extradeficit, dopo che la Corte costituzionale (nella sentenza 186/2013) ha cancellato il blocco totale dei pignoramenti previsto dal 2010 e puntualmente prorogato.
Lo stop generalizzato alle azioni esecutive serviva a garantire l’operatività delle aziende sanitarie ed ospedaliere con i conti più traballanti, ma rappresentava nei fatti uno schiaffo ai diritti dei creditori che la Consulta ha considerato illegittimo.
Nel tentativo di trovare soluzioni alternative, i tecnici del Governo sono risaliti a un’altra decisione della Consulta, la 285 del 1995, in cui un analogo stop ai pignoramenti era stato cancellato perché non prevedeva limiti puntuali indicati dall’organo di amministrazione dell’Asl o dell’ospedale.
Da qui nasce la nuova regola, che si innesta in un decreto del 1993 (articolo 1 del Dl 9/1993) e prevede una procedura in due passaggi. Ogni tre mesi, gli organi amministrativi delle Asl dovranno quantificare in un decreto le somme che devono essere vincolate per garantire agli utenti i livelli minimi di assistenza sanitaria, anch’essi tutelati dalla Costituzione. Questi fondi, insieme a quelli destinati agli stipendi come già prevedeva il decreto 9/1993, non saranno pignorabili, ma il tesoriere dovrà renderli immediatamente disponibili per l’erogazione dei servizi essenziali. La delibera trimestrale vincolerà comunque tutte le scelte dell’azienda sanitaria od ospedaliera, che non potrà emettere mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati.
Questo il testo della norma:
Decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali e a tutela della finanza pubblica
Art. 1
Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali
(… omissis …)
11. All’articolo I del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l’organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l’espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell’ente indicate nella deliberazione, anche in caso dì notifica di pignoramento o dì pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell’ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l’ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”
(… omissis …)
Il Sole 24 Ore – 30 ottobre 2013