Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio ha accolto il ricorso di un dirigente medico, dipendente a tempo indeterminato, nei confronti del quale l’azienda ospedaliera, per generiche esigenze di servizio, aveva rigettato la richiesta di aspettativa per motivi di lavoro. Scarica la sentenza. Nel caso di specie l’aspettativa era stata richiesta a seguito della vincita di un posto a tempo determinato, ottenuto con la partecipazione ad un avviso pubblico per titoli e colloquio in un’altra azienda ospedaliera. La sentenza del giudice del Lavoro ha riconosciuto, interpretando e conseguentemente applicando quanto previsto dall’art. 10 del Ccnl integrativo 2004, che l’azienda sanitaria debba necessariamente concedere l’aspettativa richiesta dal dirigente medico per motivi di lavoro, negando quindi ogni tipo di discrezionalità, per tutta la durata del contratto a tempo determinato.
Quotidiano sanità – 26 gennaio 2013