Anche i direttori degli Izs, degli Enti di ricerca e i presidi delle facoltà di veterinaria sono tenuti alla denuncia di malattia infettiva prevista dal Regolamento di polizia veterinaria
Alla denuncia di malattia infettiva prevista dall’articolo 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria sono tenuti “anche i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto Sperimentale e Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori”. Lo scrive la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario in una nota rivolta alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, agli IZS, all’ISS e all’Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale.
Oltre, ovviamente, ai veterinari pubblici, ai veterinari liberi professionisti, ai proprietari e detentori di animali, albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. Ma anche gli Enti di ricerca e le Università sono tenute a “comunicare tempestivamente eventuali isolamenti di agenti infettivi, anche se nell’ambito di Piani di ricerca, spesso ignoti al Ministero nei loro contenuti”. Diversamente “si configurano reati ascrivibili o alla diffusione di malattia infettiva degli animali, Art. 500 del Codice Penale, oppure ala inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Art. 650 del Codice Penale”.
15 novembre 2011