Sulla Gazzetta ufficiale europea del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese.
Gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N2 in allevamenti di pollame in diversi Stati per i quali sono già in vigore restrizioni all’importazione per l’intero Stato. Le restrizioni alle importazioni adottate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/796 si applicano attualmente solo a una contea per lo Stato del North Dakota e a quattro per lo Stato del Missouri. A seguito della comparsa di focolai di HPAI in altre contee di questi due Stati le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti da tutto il territorio degli Stati del North Dakota e del Missouri e destinate all’esportazione nell’Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per controllare l’HPAI e limitarne la diffusione.
È pertanto opportuno modificare il divieto di introduzione nell’Unione di alcuni prodotti al fine di coprire gli interi Stati del North Dakota e del Missouri che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, fino a che non saranno disponibili maggiori informazioni epidemiologiche.
Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel primo trimestre 2015. È opportuno indicare la data in cui dette parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
Per questo l’articolo 1 del Regolamento in esame modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Da Unaitalia – 16 luglio 2015