La Direzione generale sanità animale del Ministero ha emanato oggi ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria, a fronte della situazione epidemiologica che si è venuta a verificare in provincia di Ferrara a seguito della conferma della positività a un virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7 in un allevamento di galline ovaiole da uova da consumo. “Considerato che sembrerebbe coinvolta una filiera avicola che opera su diverse regioni a livello nazionale – si legge nel dispostivo dirigenziale – è indispensabile effettuare in tempi brevi un monitoraggio degli allevamenti avicoli industriali di galline ovaiole presenti nelle aree ad elevata densità avicola, al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e verificare la possibile estensione del contagio. Pertanto, aggiunge il direttore generale Silvio Borrello, vanno attivate in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione in allevamenti a contatto per contenere l’eventuale diffusione del virus. Il Dispositivo dirigenziale
Le misure introdotte dal dispositivo sono “a carattere contingibile e urgente” e potranno subire modificazioni in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio.
Oltre al divieto di movimentazione di uova da consumo dalla zona di sorveglianza, il dispositivo detta ulteriori misure a carattere nazionale.
Misure a carattere nazionale. In tutti gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, presenti nelle aree a elevata densità di avicoli (regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) devono essere effettuati i controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva. Tali campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone. Il proprietario e/o il detentore degli animali deve segnalare prontamente ai servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e di consumo di mangime.
In tali situazioni i servizi veterinari della ASL devono verificare il numero dei soggetti morti all’interno di ogni capannone e conferire all’IZS competente per territorio almeno 15 di questi ultimi distribuiti nei diversi capannoni coinvolti. In assenza di particolari situazioni di rischio sanitario, i controlli, con le stesse modalità di cui sopra, devono essere ripetuti a distanza di 21 giorni dai precedenti. Inoltre devono essere sottoposte, con le stesse modalità di cui ai precedenti paragrafi, a visita clinica e prelievi nelle 48 ore precedenti il primo carico, le pollastre di galline ovaiole da uova da consumo dirette ad allevamenti di deposizione e le galline ovaiole da uova da consumo a fine carriera destinate agli impianti di macellazione, nel rispetto delle condizioni di cui al “Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti” previste all’allegato I al provvedimento.
La Regione Veneto, con propria nota, precisa che quanto previsto al punto 1, lettera a., del provvedimento ministeriale (“Misure di controllo a livello nazionale”) è da intendersi come segue: in tutti gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo della Regione del Veneto devono essere effettuati, in ogni capannone, 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue: tali campioni devono essere prelevati in modo uniforme da tutto il capannone.
Misure di biosicurezza. Per impedire la diffusione dell’influenza aviaria, nella regione Emilia-Romagna e nelle regioni contermini e nelle eventuali regioni coinvolte devono essere garantite misure di biosicurezza.
Inoltre devono essere disposti controlli sulla movimentazione di veicoli; la raccolta delle uova; il trasporto del pollame ai macelli; la raccolta delle carcasse destinate alla distruzione; gli spostamenti del personale, ivi compresi i veterinari, il personale tecnico, le persone che effettuano la consegna del mangime e di forniture agricole.
Separazione funzionale. Deve essere garantita una separazione delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra la regione Emilia-Romagna e le altre regioni di cui al primo punto
Ulteriori controlli. L’invio al macello di tacchini da carne dal territorio delle regioni di cui al punto precedente, deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste all’allegato I al provvedimento ed è subordinato, a decorrere dal 9 maggio 2016, all’esecuzione, con esito favorevole, di: 1. Ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico; 2. Prelievo, con le modalità riportate nell’allegato II al provvedimento, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico; sui campioni di sangue deve essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus sottotipo H5 e H7.
Misure da applicare nelle aziende a contatto. Nelle aziende in cui, a causa della loro ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo si sospetti una possibile introduzione del virus dell’influenza aviaria, il servizio veterinario della ASL dovrà applicare una srie di misure elencate nel dettalio nel provvedimento.
Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria.
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 4 maggio 2016