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Aviaria Hpai. Individuazione precoce e rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle zone ad alto rischio. Nota del Minsalute

Il ministero della Salute ha ritenuto di rivedere le misure di controllo straordinario, la vigilanza veterinaria permanente, la verifica dell’attuazione delle misure di biosicurezza e l’individuazione dei territori a rischio di introduzione e diffusione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Con dispositivo odierno il direttore generale della Sanità animale, Silvio Borrello, ha disposto l’applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Previste anche misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende. Il dispositivo rimarrà in vigore fino al 31 maggio 2017.

La rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività.

Misure per le zone “ad alto rischio”

L’Allegato I del dispositivo dirigenziale elenca le zone ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7. L’elenco si basa sul riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità. In tali zone sono vietate le seguenti attività: a) allevare il pollame all’aria aperta; b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate, che devono essere comunicate al Ministero della Salute

Per le deroghe accordabili, i Servizi veternari dovranno verificare le autodichiarazioni dei detentori sul rispetto di tutte le misure di biosicurezza disposte con l’Ordinanza 26 agosto 2005.

Sistemi di individuazione precoce

I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria qualsiasi variazione, produttiva e sanitaria, presente in allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua e alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

Il dispositivo dirigenziale emanato oggi abroga quanto contenuto nelle note del 9 novembre 2016 e del 7 dicembre 2016 e il Dispositivo dirigenziale del 30 dicembre 2016.

Dispositivo dirigenziale 30 marzo 2017 – Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale

DGSAF 8242 del 30/03/2017 Influenza aviaria. Articolo 23, comma 2, lettera d) dlgs n. 9/2010. Categorizzazione dei sottoprodotti (SOA) derivanti dalla macellazione.

30 marzo 2019

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