E’ stata inviata nel pomeriggio del 17 dicembre ai Servizi veterinari delle Ulss del Veneto l’ordinanza n. 182 del 16 dicembre 2014 del presidente della Regione, Luca Zaia, che dispone misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5N8 in un allevamento di volatili nel territorio dell’Ulss 19 di Adria. L’ordinanza istituisce una zona di protezione estesa a tutto il territorio del comune di Porto Viro e una zona di sorveglianza che interessa l’intero territorio dei comuni di Adria; Ariano nel Polesine; Cavarzere; Chioggia; Corbola; Loreo; Porto Tolle; Porto Viro; Rosolina; Taglio di Po. I provvedimenti sono stati emanati subito dopo la conferma del Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie della presenza del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità tipo A, sottotipo H5N8, in un allevamento di tacchini da carne del comune di Porto Viro, in provincia di Rovigo. La situazione epidemiologica e i provvedimenti adottati
Le misure da applicare nella zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS) sono
a)il censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
b)il sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az.ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c)l’attuazione di un’ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l’eventuale ulteriore diffusione dell’influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
In particolare nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all’interno di un edificiodell’azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E’ adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
e) non sono ammessi, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale, l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell’ azienda;
f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell’influenza aviaria;
h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell’azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione delServizio veterinari della Az.ULSS competente che lo richieda;
i) sono vietati, salvo del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j) è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi rigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un’azienda all’interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
m) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all’interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente daun’azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
n) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare: I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all’interno della zona di protezione, a un’azienda o a un capannone di quell’azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; III) il trasporto diretto di pollastre a un’azienda o a un capannone di quell’azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all’interno della zona di protezione o sorveglianza; IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all’interno della zona di protezione o da un’azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato, V) può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.
Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
a) e’ vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all’interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b) e’ vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all’esterno della zona di sorveglianza.
c) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di: I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza; II) pollastre destinate a un’azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all’interno delle zone di protezione e sorveglianza. L’azienda e’ sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all’arrivo delle pollastre che restano nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni; III) pulcini di un giorno: verso un’azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportunemisure di biosicurezza, l’ azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in Mod. B – copia Dpgr n. 182 del 16 dicembre 2014 pag. 4 di 4 materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario; IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova; V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all’allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all’interno o all’esterno della zona di restrizione; VI) uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell’influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
f) non sono ammessi, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale, l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell’azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az.ULSS competente che lo richiede;
i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della Az.ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina.
j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.
Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda infetta.
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 dicembre 2014