Il ministero della Salute ha aggiornato le misure straordinarie di sorveglianza e controllo dei focolai di influenza aviaria H5N2 in provincia di Brescia. Il provvedimento, emesso il 17 settembre, sostituisce quello precedente del 3 settembre scorso. La limitazione delle movimentazione di animali vivi si è dimostrata una delle misure più efficaci per il controllo della diffusione del virus. Grazie anche alla grande mole di lavoro svolta dei veterinari delle Asl delle Regioni coinvolte nel monitoraggio e nelle misure restrittive. Ora, scrive la Direzione generale sanità animale e farmaco veterinario è necessario che le Regioni maggiormente a rischio per la presenza di flussi commerciali con la Regione Lombardia, e cioè Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, attuino un secondo monitoraggio straordinario a partire dal 30 settembre esclusivamente negli allevamenti di tacchini.
Per la Regione Lombardia il controllo si estenderà anche alla selvaggina da penna. Le misure, rispetto a quelle disposte con il decreto del 3 settembre, subiscono un ridimensionamento, in base all’evoluzione epidemiologica e al risultato della attività di monitoraggio straordinario, anche se il livello “di attenzione” rimane alto. Per quanto riguarda la movimentazione verso gli impianti di macellazione, le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte concederanno le autorizzazioni per il trasporto fuori dal territorio di competenza dei tacchini a condizione che vengano effettuati con esito favorevole l’ispezione veterinaria ufficiale nelle 96 ore precedenti il carico, il prelievo di campioni di sangue e tamponi tracheali secondo le modalità indicate nel provvedimento, il test di ricerca degli anticorpi nei confronti del virus tipo A e del sottotipo H5. Per il trasporto fuori dal territorio di competenza di anatre e oche da carne andranno eseguiti l’ispezione veterinaria ufficiale nelle 96 ore precedenti il carico e tampini cloacali.
Il decreto dispone ulteriori misure restrittive oltre che per la Regione Lombardia, anche per le altre coinvolte con prescrizioni specifiche per gli allevatori: disinfezione dei mezzi, trasporto diretto degli animali all’impianto di destinazione. Le aziende avicole operanti sul territorio coinvolto dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del pesonale e dei mezzi tra la Regione Lombardia e le altre Regioni. Le ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal servizio veterinario.
Scarica il provvedimento del Ministero della Salute del 17 settembre
Scarica il provvedimento del Ministero della Salute del 3 settembre
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 settembre 2012