E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale n. 15692 del 20 dicembre 2013 che elenca una serie di “non conformità” nelle produzioni bio e le conseguenti azioni che gli Organismi di Controllo sono tenuti ad attuare nei confronti degli operatori in questi casi. Il DM recepisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013, entrato in vigore il 1 gennaio, che ha modificato il regolamento (CE) 889/08 riguardo il sistema di controllo per la produzione biologica.Il Reg. (UE)392/2013 prevede infatti che le autorità competenti debbano adottare e comunicare agli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo, un elenco delle infrazioni e delle irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure da applicare – qualora le constatino – agli operatori attivi nella produzione biologica soggetti al loro controllo.
Il decreto Mipaaf definisce innanzitutto il concetto di non conformità che consiste nel mancato rispetto delle disposizioni normative. E’ determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall’operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le non conformita’ si distinguono in inosservanze, irregolarita’ ed infrazioni:
A) Inosservanza. Si configura come un’inadempienza lieve che non compromette la conformita’ del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita’ dei prodotti e/o di affidabilita’ dell’operatore. Comporta l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo di una diffida.
B) Irregolarità. Inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformita’ del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale. Le irregolarita’ comportano l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo della soppressione delle indicazioni biologiche, ossia il divieto per l’operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicita’ dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui e’ stata riscontrata l’irregolarita’.
C) Infrazione. Si configura come un’inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformita’ del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo.Si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita’ dei prodotti e/o di affidabilita’ dell’operatore. Le infrazioni comportano l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo della sospensione della certificazione (che può riguardare una o più attività, una o più unità produttive o l’intera azienda a seconda dei casi) o dell’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo. L’esclusione comporta il ritiro del documento giustificativo da parte dell’Organismo di Controllo e l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco degli operatori biologici. L’esclusione può comportare anche la soppressione delle indicazioni di prodotti gia’ immessi sul mercato.
Il Decreto Ministeriale riporta poi le modalità di ritorno in conversione, le modalità e i termini di gestione della non conformità, le aree di non conformità e le relative misure che l’Organismo di Controllo è tenuto ad adottare e le modalità di comunicazione delle non conformità. Inoltre vengono illustrati gli obblighi da parte degli Organismi di Controllo di prevedere la soppressione cautelativa nei casi di non conformità e le misure da adottare nei casi di mancato adempimento o di reiterazione. Infine, vengono indicate le modalità per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore e per gli accertamenti da parte degli organi ufficiali di controllo.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 13 febbraio 2014