Con una nota della Direzione Generale della Sanità animale ill Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulla movimentazione dai territori soggetti a restrizione per bluetongue verso macelli designati. Il Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, prevede la possibilità di derogare al divieto di uscita dai territori in restrizione per gli animali destinati all’immediata macellazione. In particolare, la norma prevede la possibilità che gli animali siano inviati a macelli designati, individuati secondo i criteri di cui all’allegato IV dello stesso Regolamento e secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali in materia. La nota ribadisce, altresì, che gli impianti di macellazione dovranno inoltrare domanda alla propria Asl competente per territorio che provvederà a verificare i requisiti necessari. L’obbligo di macellazione presso i macelli designati riguarda solamente gli animali di cui la nota elenca le caratteistiche e la provenienza.
E cioè:
a) in provenienza da province in restrizione e diretti verso macelli posti in province indenni o non in restrizione per uno o più sierotipi rispetto al territorio di provenienza degli animali;
b) che non rispettano le condizioni di cui all’allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007 e s.m. e i..
Pertanto, l’obbligo di macellazione in mattatoi designati non si applica, ad esempio, per animali vaccinati nel rispetto delle norme previste all’allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007 o nel caso di animali destinati a mattatoi posti in territori in restrizione per i medesimi sierotipi della provincia di provenienza.
Per quanto riguarda i criteri per la designazione dei mattatoi la nota richiama quanto già emanato con nota n. 980 del 5/2/2008:
1) capacità di macellazione dell’impianto e flussi consolidati con i territori in restrizione per bluetongue;
2) arrivo degli animali al macello e possibilità di macellazione immediata o in giornata o comunque entro 24 ore dall’arrivo. Qualora gli animali dovessero soggiornare presso il macello nelle ore notturne, lo stesso impianto deve essere dotato di una struttura di stabulazione riconosciuta a prova di insetti vettori;
3) presenza di 2-3 aziende sentinella nel raggio di 4 chilometri dall’impianto di macellazione.
Viene ribadito, altresì, che gli impianti di macellazione dovranno inoltrare domanda presso la propria Asl competente per territorio che provvederà a verificare i requisiti necessari.
L’istanza sarà successivamente inoltrata alla Regione di competenza che, a seguito di accurata valutazione, potrà rilasciare l’autorizzazione. Il Ministero della Salute dovrà essere informato tempestivamente da parte delle Regioni delle autorizzazioni rilasciate e dei rinnovi annualmente predisposti al fine di poter procedere all’iscrizione degli impianti nell’elenco nazionale disponibile alla pagina internet: http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/BT_REP_021_R. Modalità di richiesta di autorizzazione o rinnovo difformi dalla procedura sopra esposta non saranno considerati.
20 novembre 2014