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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Bonus, le prime indicazioni delle Entrate. Beneficio da maggio, non servirà la domanda. Prima casa fuori dal reddito
    Notizie ed Approfondimenti

    Bonus, le prime indicazioni delle Entrate. Beneficio da maggio, non servirà la domanda. Prima casa fuori dal reddito

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche29 Aprile 2014Nessun commento7 Minuti di lettura
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    Chi nel 2014 avrà percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato fino a 26mila euro si vedrà riconosciuto da maggio il bonus da 80 euro (o una quota) previsto dal decreto Renzi (Dl 66/14).

    Il bonus sarà applicato automaticamente dai sostituti d’imposta e in mancanza di sostituto – nel caso, per esempio, delle colf – potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto. Per il diritto al credito si fa riferimento al reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. I redditi percepiti, tuttavia, dovranno produrre un’imposta lorda residuale dopo l’applicazione della detrazione per reddito di lavoro dipendente. Dal beneficio resteranno fuori i cosiddetti incapienti, ma non quando l’imposta negativa sia dovuta ad altre detrazioni, per esempio quelle per carichi di famiglia.

    Sono queste le indicazioni principali contenute nella circolare 8/2014 diffusa ieri dalle Entrate con l’obiettivo – come si può leggere nell’altro articolo solo parzialmente centrato – di risolvere i molti dubbi legati all’applicazione in tempi rapidi del provvedimento.

    Il termine di maggio per l’erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un’indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c’è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».

    Nel documento l’Agenzia ricorda che per la verifica dell’incapienza vanno applicate le nuove detrazioni in vigore dal 1? gennaio: ne deriva che è escluso dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro. Diverso il discorso se l’imposta viene azzerata dall’applicazione di altre detrazioni (come quelle per i familiari a carico): in tali casi il bonus spetta comunque.

    Se i beneficiari lavoreranno l’intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d’anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno.

    L’importo del credito spettante verrà determinato sulla base delle informazioni già in possesso del sostituto. In quest’ottica, il reddito annuo sarà presunto in base a una proiezione che tenga conto di tutte le somme erogate nell’anno dal medesimo sostituto.

    Il diritto al bonus andrà verificato mensilmente e il recupero delle somme erogate da parte del sostituto avverrà attraverso le ritenute fiscali disponibili nel mese, comprese le addizionali Irpef, l’imposta sostitutiva calcolata sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non andranno versati).

    Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire.

    Poiché il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus basandosi sui dati in suo possesso, spetterà al beneficiario comunicare tutte le informazioni da cui possa evidenziarsi il venir meno del diritto al credito affinché si possa procedere a recuperare le somme corrisposte ma non dovute. Tale recupero potrà essere effettuato nei periodi di paga seguenti a quello in cui sono state fornite le notizie aggiuntive e comunque in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. In ogni caso, l’Agenzia ricorda che il credito fruito ma non spettante, non recuperato dal sostituto, va restituito dal contribuente utilizzando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico). Dovranno utilizzare la dichiarazione dei redditi per fruire del credito anche coloro che, pur avendone diritto, non lo hanno ricevuto in quanto il rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014. Il credito, infine, è esente da contributi e imposte (addizionali comprese) e non incide sul calcolo dell’Irap delle aziende.

    Il Sole 24 Ore – 29 aprile 2014

    Bonus, chi ne ha diritto e chi no Niente domanda, è automatico

    Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. Si avvicina il bonus Irpef da 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati, riservato a chi guadagna fino a 26 mila euro. Ieri una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto del 18 aprile. Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica, tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

    La platea

    In dettaglio, i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro, a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia. In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.

    Busta paga o dichiarazione

    Come più volte annunciato anche dall’esecutivo, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Il documento delle Entrate precisa pure che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio. Nel caso, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno. La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta, che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione, oppure a rimborso.

    Le eccezioni

    Nei casi di credito non spettante, perché, per esempio, il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi. Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza.

    Andrea Ducci – Corriere della Sera – 29 aprile 2014 

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