Un audit del Fvo denuncia carenze amministrative e sanzionatorie anche gravi da parte delle autorità entro il programma di eradicazione della brucellosi. E fa 11 raccomandazioni. In base ad un controllo dello scorso ottobre 2013 (7-15 ottobre) del Food and Veterinary Office, l’Italia denoterebbe alcune carenze, anche gravi, in tema di controlli ufficiali e rispetto della normativa. In particolare, sono 2 le regioni del Sud avere avuto problemi con la brucellosi, Calabria e Puglia. Tuttavia non mancano messaggi positivi: “Entrambe le regioni (Puglia e Calabria) visitate hanno rafforzato la loro struttura e sviluppato l’organico a livello Regionale”, si legge nella relazione (che valuta suggerimenti già forniti in precedenza per l’eradicazione alla brucellosi)”.
E continua: “Nelle regioni visitate, l’attuazione della legislazione da parte dell’AC si è dimostrata carente: gli ostacoli all’attuazione sono rappresentati dalla contraddittorietà degli atti normativi e dalla mancanza di cooperazione da parte di altre amministrazioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative.”
La brucellosi è una malattia contagiosa del bestiame con un significativo impatto economico, che colpisce bovini, suini, pecore e capre, cammelli, equini e cani. Essa può infettare anche altri ruminanti, alcuni mammiferi marini e gli esseri umani.
“L’obiettivo della revisione è stato quello di valutare l’attuazione dei programmi di eradicazione della brucellosi caprina, approvato con decisione della Commissione 2012/761/EU insieme ai controlli sanitari e di polizia connessi.
Nel report si legge
“Oltre alle misure straordinarie previste per l’eradicazione della brucellosi nelle quattro regioni meridionali (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) più colpite, si sono riscontrati un incremento delle risorse e l’introduzione di nuove misure in Calabria.”
Lotta alla movimentazione illegale
L’identificazione elettronica obbligatoria in questa regione rappresenta un significativo miglioramento in un contesto caratterizzato da frequenti movimenti illegali. Il livello di applicazione e di attuazione delle misure è risultato notevolmente inferiore in Puglia, in parte a causa di lacune nella legislazione nazionale vigente.
I complessi spostamenti tra aziende per cui lo stato della brucellosi è ignoto, che coinvolgono diversi commercianti e allevamenti da ingrasso, rappresentano un rischio di diffusione della malattia, non sufficientemente controllato a causa della mancata applicazione delle disposizioni giuridiche per i commercianti da parte dei servizi ufficiali e dell’assenza della procedura sui canali di trasporto prevista nel piano di eradicazione approvato.
I casi di brucellosi sono rilevati in modo attendibile dai laboratori. Quando vengono identificati focolai nelle aziende vengono prese misure efficaci, ma le indagini epidemiologiche restano basilari e incomplete. Le potenzialità delle banche dati e degli strumenti disponibili, di certautilità, non sono sfruttate appieno. La definizione delle unità epidemiologiche nelle zone problematiche è risultata a volte insoddisfacente, il che ha ripercussioni dirette sull’efficacia delle misure applicate.
Il rischio specifico di zoonosi rappresentato dai prodotti degli stabilimenti lattiero-caseari derivati da latte non pastorizzato non è preso debitamente in considerazione nei controlli ufficiali. È statarilevata la vaccinazione illegale di bufale adulte, con un potenziale di incidenza sulla salute umana attraverso il consumo di latte. Gli attuali controlli diagnostici di routine non sono adatti per rilevare tali vaccinazioni.
Le misure prese dell’AC in seguito alle raccomandazioni dei precedenti audit dell’UAV non sono state implementate in modo sufficiente per far fronte alla maggior parte dei problemi riscontrati.
La relazione formula raccomandazioni alle autorità competenti affinché possano occuparsi di determinati settori in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
Le 11 raccomandazioni
Il FVO muove poi 11 raccomandazioni per ovviare alle carenze riscontrate.
1. Garantire che le autorità competenti dispongano di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati nelle regioni e nelle aree con un’elevata percentuale di casi di brucellosi (ivi compreso di un’efficace ed efficiente assistenza epidemiologica da parte di esperti in materia). Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) dal regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Garantire l’esistenza di una base giuridica adeguata e attuabile, recependo senza ambiguità le disposizioni delle direttive 46/342/CEE e 91/69/CEE.
3. Approvare e monitorare i commercianti e i loro impianti, in conformità all’articolo 13 della direttiva 64/432/CEE e all’articolo 13 della direttiva 91/68/CEE. Garantire che le misure di attuazione previste dalla legislazione nazionale vengano applicate.
4. Garantire che tutti i programmi regionali per la brucellosi e la loro attuazione rispettino le norme dell’UE riguardanti le mandrie e le greggi da sottoporre a controlli, la frequenza dei controlli, il rispetto dei termini di notifica e l’abbattimento degli animali risultati positivi. Punto II, paragrafo 2), dell’allegato A, della direttiva 64/432/CEE e capitoli I, I(B) e II dell’allegato A della direttiva 91/68/CEE, articolo 7 della direttiva 78/52/CEE.
5. Garantire che le indagini epidemiologiche descritte nei programmi di eradicazione approvati, previste dai decreti ministeriali n. 453 del 1992 e n. 651 del 1994 (articolo 11, lettera a)) e dal decreto ministeriale del 2012 (articolo 10), siano condotte in modo coerente ed efficace e che i risultati ottenuti siano analizzati e utilizzati per accelerare il processo di eradicazione. Articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
6. Garantire che il sistema regionale dei canali di trasporto per gli allevamenti da ingrasso, descritto nel programma di eradicazione della brucellosi dei bovini approvato, venga effettivamente applicato e che le norme riguardanti gli spostamenti siano conformi alle disposizioni della direttiva 63/432/CEE e all’articolo 11 della direttiva 78/52/CEE. Articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
7. Garantire che tutti i terreni di pascolo estivo e comunali siano registrati, così come gli spostamenti in queste zone, che devono essere autorizzati soltanto per le mandrie e le greggi indenni da brucellosi ed effettuati in seguito a un test precedente lo spostamento, come previsto dalla normativa dell’UE o nazionale di cui nel programma di eradicazione approvato. Articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
8. Prendere in considerazione l’elaborazione di orientamenti in materia di spopolamento, al fine di garantire un ricorso pertinente ed effettivo a tale misura.
9. Esaminare se i livelli di compensazione siano tali da incoraggiare gli allevatori ad adottare misure volte a ridurre il rischio di infezioni future.
10. Attuare le norme dell’UE e nazionali in materia di identificazione, registrazione e spostamento degli animali, chiarendone la base giuridica, verificando l’appropriatezza dell’analisi del rischio condotta a livello locale per programmare i controlli e commisurando sanzioni dissuasive quando opportuno. Regolamenti (CE) n. 1082/2003 e n. 1505/2006; articoli 8 e 55 del regolamento (CE) n. 882/2004.
11. Garantire che vengano effettuati controlli adeguati sugli operatori del settore alimentare che trasformano il latte senza pastorizzazione e, in particolare, che siano applicate le disposizioni della sezione IX, capitolo I.1, punti 3) e 4) dell’allegato III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 5 agosto 2014