Sulla Gazzetta ufficiale europea L 308 del 29 ottobre è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre, che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. L’allegato II di quest’ultimo fissa le regole che disciplinano la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla Bse degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni. Tali regole si basano sulla norma internazionale stabilita dall’Oie: nel capitolo dedicato alla Bse della versione 2013 del codice, l’espressione «valutazione del rilascio» è stata sostituita da «valutazione dell’ingresso» e la tabella contenente gli obiettivi in punti di un paese o di una regione è stata considerevolmente modificata per soddisfare meglio le esigenze dei paesi con una popolazione bovina piccola o molto piccola.
Da qui la necessità di recepire tali modifiche. Anche la tabella dei punteggi-obiettivi di ciascun Paese è stata modificata per soddisfare meglio le esigenze dei paesi con una popolazione bovina ridotta. In base al nuovo Regolamento 1148/2014, le analisi del rischio comprendono una valutazione dell’ingresso e una dell’esposizione. Altrenovità riguardano i test rapidi. La valutazione dell’ingresso consiste nello stimare la probabilità che l’agente della Bse sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari potenzialmente contaminati da un agente della Bse o sia già presente nel paese o regione.
Si tiene conto dei seguenti fattori di rischio:
a) la presenza o l’assenza dell’agente della BSE nel paese o nella regione e, se l’agente è presente, la sua prevalenza stimata in base ai risultati delle attività di sorveglianza;
b) la produzione di farine di carne e ossa o di ciccioli dalla popolazione indigena di ruminanti;
c) le farine di carne e ossa e i ciccioli importati;
d) i bovini, ovini e caprini importati;
e) i mangimi per animali e gli ingredienti per mangimi importati;
f) i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati al consumo umano che potrebbero aver contenuto tessuti elencati al punto 1 dell’allegato V ed essere stati somministrati ai bovini;
g) i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati all’utilizzo nei bovini vivi.
Nell’effettuare la valutazione dell’ingresso occorre tener conto dei sistemi speciali di eradicazione, della sorveglianza e di altre indagini epidemiologiche (soprattutto della sorveglianza della Bse effettuata sulla popolazione bovina) pertinenti per quanto riguarda i fattori di rischio sopracitati.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le lettere a), b), ed e) del punto 3 e il punto 4 dell’allegato si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2015. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 31 ottobre 2014