E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea del 16 luglio il regolamento (ue) 2015/1162 della Commissione del 15 luglio 2015 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
La Commissione ha modificato i requisiti specifici per gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile, tra cui rientra anche l’Italia. La modifica disposta dal nuovo Regolamento è finalizzata a garantire ai prodotti provenienti dagli Stati membri una maggiore parità di condizioni rispetto alle importazioni di prodotti da paesi terzi.
Il regolamento interviene sul punto 2 “Requisiti specifici per gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile” e dispone che “I tessuti elencati al punto 1, lettera a), punto i) e lettera b), che sono stati ottenuti da animali originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile sono considerati materiale specifico a rischio».
Al fine di garantire all’immissione sul mercato di prodotti provenienti dagli Stati membri una maggiore parità di condizioni rispetto alle importazioni di prodotti da paesi terzi, e tenendo conto del possibile rischio residuo legato all’uso nella catena alimentare umana e/o animale di taluni tessuti, il requisito aggiuntivo che estende il divieto di MSR di bovini agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile dovrebbe essere abrogato, fatta eccezione per il cranio, il cervello e il midollo spinale di bovini di età superiore a 12 mesi.
Qualora i futuri dati scientifici dovessero sottolineare rischi per la sanità pubblica attualmente sconosciuti, le norme dell’Unione in materia di MSR negli Stati membri e nei paesi terzi con rischio di BSE trascurabile dovrebbero essere riesaminate.
16 luglio 2015