Con l’entrata in vigore il 3 febbraio 2016 del Regolamento (UE) n. 27/2016, che modifica gli allegati III e IV del Regolamento CE 999/2001, vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina delle proteine animali trasformate e nuove modalità di rendicontazione annuale sulle informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Per quanto riguarda il trasporto delle farine di pesce, il nuovo regolamento comunitario modifica l’allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3 del regolamento CE 999/2001. Infatti, poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono stati autorizzati per l’uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d’allevamento non ruminanti, ne è consentito il trasporto in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di mangimi destinati a non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura. Rimosso l’obbligo degli accordi bilaterali per l’export, con condizioni particolari però per la produzione e l’esportazione di Pat di non ruminanti
Accordo scritto con il Paese Terzo di destinazione. Viene soppressa la disposizione, di cui all’allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento CE 999/2001, che stabilisce l’obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l’alimentazione di animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura.
Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell’Unione e il continente europeo rappresentava la principale parte del mondo colpita dall’epidemia. Da allora la situazione della BSE nell’Unione è notevolmente migliorata. I casi segnalati di BSE nel 2013 sono sette mentre undici sono quelli rilevati nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 risultavano rispettivamente 2.166 e 2.124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell’Unione è confermato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile.
Resta immutato comunque il divieto di esportazione di PAT derivate da ruminanti. Nonostante la rimozione dell’obbligo, il nuovo Regolamento prevede condizioni particolari per la produzione e l’esportazione di PAT di non ruminanti che, in primo luogo, devono originare da impianti di trasformazione dove non vengono lavorati sottoprodotti di ruminanti.
A tale proposito, con nota 1362 del 20 gennaio 2016, il Ministero della Salute ha invitato le Regioni a fornire l’elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che intendono esportare PAT di non ruminanti verso Paesi Terzi e a verificare la conformità di questi ultimi ai requisiti previsti dal regolamento.
Esportazioni di alimenti per animali da compagnia e farine di pesce. Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti, rispettivamente, alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, non si applica (relativamente a questi casi) la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni dettagliate all’allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento CE 999/2001 (i.e. separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione, richiesta di prelievi e analisi regolari per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate).
Leggi il regolamento (UE) n. 27/2016
La nota del Ministero della Salute 1362 del 20 gennaio 2016
Fonte: Ceirsa e MinSalute – 3 febbraio 2016