Tranquillità, sicurezza e certezze per cacciatori e agricoltori: questo l’obiettivo del Progetto di Legge presentato questa mattina dai consiglieri tosiani Andrea Bassi, Stefano Casali, Maurizio Conte, Giovanna Negro e Marino Zorzato. Il titolo del provvedimento legislativo è “Modifica della Legge Regionale 9 Dicembre 1993, N. 50: Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Il Pdl presentato dai tosiani va a modificare l’articolo 28 della precedente Legge (“ Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria”) così che i cacciatori non debbano sborsare più del 10% di tasse (quota massima) per i danni alla fauna selvatica e che la Regione rimborsi non meno del 60% agli agricoltori (quando oggi la quota massima del rimborso regionale è al 10%)
“I danni all’agricoltura – continuano i consiglieri Bassi, Negro, Conte e Casali – sono in massima parte arrecati da specie selvatiche su cui vige il divieto di caccia, come l’orso, il lupo, o il cinghiale, ma un altro grosso problema è anche quello del controllo di alcune specie che si sono diffuse in modo invasivo, come il cormorano e la nutria, quest’ultima responsabile dei danni causati alle colture e alle arginature”. “Al fine di far fronte ai danni arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica – recita il Pdl – si può integrare il Fondo per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria istituito dall’articolo 28 della legge regionale n.50/93, prevedendo l’affluenza di una percentuale costante della Tassa di concessione regionale corrispondente alla previsione risultante dalla media dei costi sostenuti per prevenzioni e indennizzi dei tre anni precedenti, in modo da garantire l’introito necessario per coprire la previsione stimata di prevenzione e del danno sulla base della pianificazione faunistica”. “Per conseguire – aggiungono i quattro consiglieri tosiani – il duplice obiettivo di assicurare il reperimento dei fondi necessari e la semplificazione delle procedure di risarcimento del danno, si possono prevedere meccanismi di assicurazione obbligatoria. Per le specie particolarmente protette, l’obbligo per la Regione di stipulare un’assicurazione in materia di responsabilità per incidenti stradali causati da fauna selvatica. E per le specie non particolarmente protette si può prevedere la formazione di un fondo di finanziamento per promuovere la stipula di apposite polizze assicurative da parte delle imprese agricole ed il sostegno della Regione stessa questi con la modifica dell’articolo 39”.
14 settembre 2015