A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto ( Tfr) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 1,586268. L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente eil meseincuisi effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza acui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr. L’indice Istat per novembre è pari a 106,8 (in calo rispetto al mese precedente).
Apartire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2010 (la base precedente era1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2012, su cui si calcola il 75%, è 0,281690. Pertanto il 75% è 0,211268.
Anovembre il tasso fisso è pari a 1,375. Sommando quindi il 75% (0,211268) e il tasso fisso (1,375), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 1,586268. In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periododi paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella cherimanea disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Vainvece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, il Tfr maturato dai suddetti lavoratori a decorrere dal 1?gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datoredi lavoro non hapiù la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmentegestirle dal puntodi vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.
Il Sole 24 Ore – 13 dicembre 2013