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Contributo 2,5. Ufficio legale Sivemp: attendere per richieste rimborso

Nei prossimi giorni, alla luce di nuove certezze e della possibilità di suggerire corrette e valide procedure, il Sivemp informerà tempestivamente tutti gli iscritti e diffonderà il materiale effettivamente utile

Dopo la pubblicazione della nota Sentenza della Consulta, stante la dichiarata illegittimità costituzionale del D.L. 31/5/2010 n. 78 (conv. Legge 30/7/2010 n.122) in riferimento alle previsioni dell’art. 9 co. 2 (contributo di solidarietà – 5% sui redditi eccedenti 90.000 Euro) e dell’art. 12 co. 10 (aliquota del 2,5% sulle retribuzioni, finalizzata al nuovo regime di erogazione delle “liquidazioni”), pareva immediatamente potersi accedere, da parte di tutti gli interessati, all’immediata restituzione delle somme già trattenute in applicazione delle norme cancellate oltre che alla sospensione delle medesime trattenute. E’ invece stato, ed è ancora, opportuno attendere.

Infatti, predisposta adeguata modulistica affinché tutti i veterinari potessero fruirne al fine su indicato, il SIVeMP ha optato per attendere prudentemente alcuni giorni, giacché la portata della Sentenza risultava tale da determinare un rilevante buco nel bilancio dello Stato ed appariva perciò assai probabile un intervento normativo nuovo da parte del Governo.

Era dunque conveniente evitare precipitose formalizzazioni di richieste che, alla luce di eventuali sopravvenute norme di legge, rischiavano di dover essere modificate se non essere del tutto vanificate; tanto più che nei casi in questione i termini prescrizionali per vantare eventuali crediti sono comunque almeno pari a 5 anni.

Il nuovo decreto è ora oggetto di attento esame da parte dei nostri legali per evitare che ciascuno attivi inutili ed onerosi procedimenti, considerate sia e comunque la necessità di conversione in Legge del nuovo D.L. (momento nel quale possono essere apportate ulteriori modifiche) sia pure l’interesse per la vicenda riguardante il contributo di solidarietà oltre che per la questione del “2,5% – TFR/TFS”; di fatto per entrambe non pare ancora definitivamente chiarito se le trattenute già operate risultino restituibili o meno e nel caso affermativo con quale migliore e più efficace procedimento. Risulterebbe invece assodato che nessuna Amministrazione possa continuare ad effettuare le trattenute fin qui operate dal gennaio 2011 in forza delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

Nei prossimi giorni, solo alla luce di nuove certezze e della possibilità di suggerire corrette e valide procedure, il SIVeMP informerà tempestivamente tutti gli iscritti e diffonderà il materiale effettivamente utile.

Mauro Gnaccarini – Responsabile Ufficio legale Sivemp – 31 ottobre 2012

 

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