Mancava la prova. Questo è il risultato emerso dalla motivata decisione presa dal Giudice Pierpaolo Calabrese del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi (NA), in composizione monocratica, all’udienza del 21/02/2013 nei confronti di tre associati dell’Anuumigratoristi, Marco Italo Ametrano, Pasquale Catalano e Antonio Catalano, che sono stati mandati assolti dall’imputazione di maltrattamento su cani da caccia perché l’accusa aveva ravvisato che gli stessi erano rinchiusi in un’apposita gabbia di trasporto senza la possibilità di muoversi.
L’ampia istruttoria dibattimentale ha dato atto nella sentenza, laddove si dice: “il ricorso al trasportino, benché non espressamente imposto dal codice della strada, appare sempre consigliato, nel caso debbano affrontarsi viaggi in automobile con animali a quattro zampe, allo scopo di evitare, non solo possibili, quanto pericolosi intralci nella condotta di guida, ma anche l’incontrollato sballottamento del trasportato all’interno dell’abitacolo, proprio per la funzione di contenimento cui esso deve quindi assolvere.
Con l’ulteriore accorgimento, sulla cui necessità pure si è diffusamente soffermato il teste a discarico e che l’automobilista deve comunque necessariamente adottare, proprio onde evitare che il tragitto si trasformi in un incubo per l’animale trasportato, di effettuare una sosta, almeno dopo ogni ora, sì da consentire a quest’ultimo di scendere dal veicolo, respirare aria fresca, sgranchirsi, espletare i propri bisogni ed assumere acqua.”
A tale stregua i tre cacciatori sono stati mandati assolti con l’ampia formula perché il fatto non sussiste.
(Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi – N° 1072/2009 r.g.n.r. –N° 93/2011 r.g.d – N° 86/2013 Sentenza del 21/02/2013 dep. 30/04/2013).
Fonte: Federfauna – 9 gennaio 2013