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Cani pericolosi. Il Tar sospende l’ordinanza contro le aggressioni

Il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento con il quale il ministero della Salute ha prorogato di 24 mesi l’ordinanza concernente la Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Lo ha deciso la III sezione quater del tribunale amministrativo, presieduta da Italo Riggio, accogliendo le richieste presentate da quasi 60 titolari di allevamenti canini e possessori di cani. I giudici hanno già fissato al 30 maggio l’udienza di discussione del merito dei ricorsi proposti. L’ordinanza ministeriale contestata risale al marzo scorso, e prorogava di 24 mesi un precedente provvedimento con il quale il ministero della Salute aveva fornito linee guida urgenti di tutela, stabilendo, tra l’altro, che il proprietario di un cane è sempre responsabile, deve prevenire danni o lesioni a terzi, vietando poi l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività e fornendo indicazioni ai servizi veterinari. Il 9 settembre scorso, il Tar aveva invitato il ministero di fornire chiarimenti con riferimento all’attività istruttoria compiuta. Adesso, i giudici amministrativi, hanno considerato che l’ordinanza contestata «appare motivata – si legge nel provvedimento – in ragione dello scadere dell’efficacia delle disposizioni e del permanere delle esigenze poste a presupposto del provvedimento» stesso, nonchè «che non si limita a protrarre l’efficacia della precedente ordinanza ma interviene con modificazioni» e in ultimo «che incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo». Da ciò, il ritenere «non rinvenibile il presupposto della grave necessità pubblica che sostanzi i caratteri dell’ indifferibilità e dell’urgenza a giustificazione dell’emanazione del provvedimento impugnato». Provvedimento sospeso, quindi, «fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ amministrazione».

Tra le motivazioni che hanno portato alla sospensiva vi è anche quella secondo cui il provvedimento ministeriale “incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo”: «A tale proposito – sottolinea la LAV – vogliamo precisare, per chi abbia ritenuto che con la sospensiva dell’Ordinanza si potesse revocare il divieto di taglio di coda e orecchie, che tale divieto permane proprio in virtù della Convenzione, nel ratificare la quale l’Italia ha accettato l’articolo 10 senza riserve». L’articolo 10, della Convenzione citata, ratificata integralmente con la legge n.201 del 2010, dispone infatti che “Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare il taglio della coda e il taglio delle orecchie.

29 ottobre 2011 – riproduzione riservata

 

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