Con il regolamento di esecuzione n. 191/2013 della Commissione Ue del 5 marzo 2013, sono state aggiornate le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli dei certificati veterinari che accompagnano le carni importate all’interno dell’Unione europea dai Paesi Terzi dei bovini, dei suini, degli ovini, degli avicoli e degli equini. Tale aggiornamento deriva dall’entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 del regolamento (CE) n. 1099/2009 che stabilisce le norme per la protezione degli animali durante l’abbattimento. L’articolo 12 prevede che il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi sia corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del medesimo regolamento.
In particolare, la dichiarazione di attestato di benessere, già prevista nei modelli dei certificati veterinari degli animali di cui sopra e rilasciata dal veterinario ufficiale (in aggiunta alla certificazione che le carni fresche derivanti da animali macellati, prima, durante e dopo la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione Europea in tema di benessere degli animali), dovrà precisare che sono state osservate le prescrizioni relative alla protezione degli animali durante l’abbattimento almeno equivalenti a quelle contenute ai capi II e III del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.
Per consentire l’adeguamento ai modelli di certificazione modificati, è stato definito un periodo transitario che terminerà il 31 gennaio 2014, entro il quale potranno essere utilizzati i certificati veterinari attualmente in corso di validità e rilasciati entro il 30 novembre 2013.
12 marzo 2013 – riproduzione riservata