Si può licenziare per efficienza. “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 11465/2012, rigettando il ricorso di una dipendente di uno studio professionale licenziata a seguito della crisi che aveva portato ad una riduzione dell’attività dello studio che infatti aveva chiuso l’anno in perdita.
I giudici ricordano che alla nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento “deve ricondursi anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva,tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi”.
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 9 luglio 2012 n. 11465
Il Sole 24 Ore – 10 luglio 2012