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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Cassazione: cane chiuso in giardino senza guinzaglio azzanna la vicina? La proprietaria va condannata per lesioni colpose
    Notizie ed Approfondimenti

    Cassazione: cane chiuso in giardino senza guinzaglio azzanna la vicina? La proprietaria va condannata per lesioni colpose

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche11 Agosto 2014Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Il proprietario è sempre responsabile della custodia dell’animale che deve essere utile ed effettiva e comporta l’adozione di ogni cautela idonea a renderlo inoffensivo. È quanto emerge dalla sentenza n. 33407 del 29 luglio scorso, con la quale la Cassazione ha confermato la condanna della proprietaria di un cane ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose in danno di una vicina.

    Trovatasi a suonare alla porta di casa dell’imputata, per una questione di emergenza dovuta alla presenza di due grossi cani nei pressi, la donna veniva aggredita al braccio dal cane di razza pitbull di proprietà della prima, con aggressività tale da risultare difficile separarlo dalla vittima. Condannata dal giudice di pace in ordine al reato di lesioni colpose, l’imputata ricorreva in Cassazione.

    Sostenendo che il cane si trovava nel giardino dell’abitazione di sua proprietà, chiuso da un alto recinto, e perciò, in situazione da non richiedere né guinzaglio né museruola.

    La Suprema Corte è di avviso contrario e, confermando la condanna del giudice di merito, ha rigettato il ricorso, ritenendo la donna non esonerata dalle responsabilità addebitate, poiché “nell’aprire la porta non ha adottato preliminarmente le banali cautele atte a rendere inoffensivo l’animale; e ciò fonda razionalmente e giuridicamente il rimprovero colposo”.

    Considerate, tuttavia, le attenuanti generiche, l’incensuratezza e il favorevole comportamento processuale, la donna se l’è cavata solo con una multa di modesta entità.

    Un precedente:  Cassazione penale 19/11/2013 n. 2880

    Poiché nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, è necessario che si specifichi dettagliatamente quello che sarebbe dovuto essere l’ulteriore comportamento che l’imputato avrebbe dovuto tenere, oltre a quelli già esposti in atto, per impedire l’evento lesivo (nella fattispecie esaminata dalla corte ci si riferisce alla alla condotta che avrebbe dovuto tenere la padrona di un cane che, sebbene chiuso in un giardino con una recinzione alta a sbarre di ferro, sporgendo la testa fuori dalla inferriata, aveva morso una persona che transitava di fronte alla proprietà dell’imputata)

    Studiocataldi – 10 agosto 2014 

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