Bando alle presunzioni. Non si può “costruire” la colpa grave dei medici – avverte la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 10929/2014 – depositata il 6 marzo – «sulla scorta delle rispettive qualità e funzioni rivestite e dei presunti oneri a esse pertinenti e non piuttosto su specifiche e individuali condotte ovvero omissioni concrete eziologicamente collegate in via univoca e diretta all’evento letale terminale».
La Suprema Corte ha annullato una pronuncia della Corte d’appello di Napoli perché il reato di omicidio colposo contestato a quattro chirurghi di una clinica si è estinto per prescrizione. Ma ha anche annullato la condanna al risarcimento del danno, per la debolezza delle argomentazioni del verdetto di merito, con rinvio al giudice d’appello competente per valore.
I camici bianchi erano stati accusati di aver causato la morte di una paziente (arrivata in ospedale dopo un incidente stradale) per negligenza e imperizia, omettendo di diagnosticare correttamente il politraumatismo con rottura della milza e dei visceri cavoaddominali, di effettuare indagini adeguate e di intervenire chirurgicamente, tanto più in presenza di un quadro di occlusione intestinale. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto i medici, rilevando che nei primi giorni di ricovero la donna non aveva riportato alcuna lesione intestinale né aveva manifestato alcun sintomo.
A ribaltare il giudizio ci aveva pensato la Corte d’appello di Napoli: a suo avviso i sanitari avevano disposto in ritardo la Tac all’addome e avevano omesso di approfondire l’esame dell’area addominale, compromettendo le condizioni della paziente. Da qui la condanna alla pena sospesa di un anno di reclusione e al risarcimento del danno, in solido con la proprietà della clinica; alla parte civile i giudici avevano assegnato una provvisionale di 40mila euro.
È su questo verdetto che la Cassazione è intervenuta, accogliendo in parte i ricorsi dei camici bianchi. I Supremi Giudici hanno escluso che ricorressero cause di inammissibilità o elementi evidenti (la prova dell’innocenza prevista dall’articolo 129 Cpp) che inducano al proscioglimento nel merito, limitandosi a rilevare il decorso del termine per la prescrizione.
Ma aggiungono con chiarezza che non ci sono i presupposti per la conferma delle statuizioni civili. Non, come richiesto dagli imputati, per l’applicazione della legge Balduzzi, perché «da nulla si evince che gli imputati siano incorsi in un’imperizia e abbiano richiamato le linee guida e le buone pratiche accreditate»: al contrario, quel che emerge è semmai «una condotta meramente omissiva ascrivibile essenzialmente a negligenza». Ciò che fa la differenza è che «la rivalutazione probatoria da parte della Corte territoriale», conclusa con la condanna, «non è supportata da argomentazioni inconfutabili e comunque tali da non consentire un diverso apprezzamento». La mera presenza in servizio dei medici nel reparto di chirurgia non può far scattare la responsabilità penale.
Il Sole 24 Ore sanità – 2 aprile 2014