Cassazione. La tassa sui cellulari più vicina alla «salvezza». Ogni anno circa 800 milioni alle casse dello Stato
La tassa per la concessione governativa sugli abbonamenti dei telefonini è dovuta. È questa l’indicazione arrivata ieri dal Procuratore generale della Cassazione sul ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro le decisioni di sette commissioni tributarie venete che avevano accolto la tesi dell’illegittimità della norma, sostenuta da alcuni Comuni tra cui Padova.
Una questione annosa, tanto che a fine gennaio il decreto legge sul rientro di capitali ha stabilito una norma interpretativa ad hoc che va nel senso della legittimità del prelievo equiparando le apparecchiature terminali per i servizi radiomobili terrestri di comunicazione alle stazioni radioelettriche. «La questione di massima importanza – ha spiegato il Procuratore che si è pronunciato dunque per l’accoglimento del r i corso dell’Agenzia – va risolta con la debenza del tributo sui telefonini già alla luce del quadro normativo esistente. Oggi per effetto del decreto interpretativo, ed è pacifica la valenza retroattiva, ogni questione va risolta».
La tassa sui telefonini è pari a 5,16 euro al mese sugli abbonamenti delle persone fisiche e 12,91 euro su quelli delle imprese e genera ogni anno per le casse dello Stato circa 800 milioni. Proprio sul ruolo giocato dalla norma interpretativa si è soffermata la difesa dei Comuni, rappresentati dall’avvocato dell’Anci, Amerigo Penta: «Se l’articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche fosse stato autosufficiente per il pagamento della tassa, non ci sarebbe stato bisogno della norma interpretativa per colmare il vuoto. In più, essendo quella in questione una tassa e non un’imposta, manca l’attività amministrativa che possa giustificarla. Il legislatore cerca di estendere la disciplina del telefonino a quella prevista per gli impianti radioelettrici, ma la norma interpretativa non basta».
L’Agenzia ritiene, invece, che il presupposto della tassa sia rappresentato dal contratto di abbonamento, ancora oggi previsto dall’articolo 3, comma 2 del Dm 33/1990. Il contratto sottoscritto dalla società, pur non essendo un provvedimento amministrativo, sostituirebbe ad ogni effetto la licenza di stazione radio richiamata dall’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.
Per l’Avvocatura dello Stato la tassa governativa varrebbe intorno «ai tre miliardi di euro nell’ultimo triennio», mentre il legale dell’Anci ha precisato che, anche nel caso in cui la Cassazione ritenesse illegittimo il prelievo, lo Stato non dovrebbe tirar fuori circa tre miliardi di euro, ma solo alcuni milioni, che è il valore della cause in atto. «Quindi – aggiunge Penta – a quel punto il legislatore potrebbe emendare il vuoto legislativo che c’è, qualificando la tassa in maniera diversa».
Dopo una prima sentenza del 2012 favorevole alla tesi dell’Agenzia, la Cassazione con l’ordinanza 12056/2013 ha rimesso alle Sezioni Unite, anche in considerazione del gran numero delle cause ancora pendenti in Cassazione e del numero di Comuni coinvolti che, col supporto di varie Anci regionali, come Emilia Romagna e Veneto, hanno presentato ricorso. Ora, dopo la pronuncia del Pg, si attende la decisione della Corte.
Il Sole 24 Ore – 26 febbraio 2014