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Cassazione. L’e-mail è diffamatoria solo se a larga diffusione

L’e-mail, anche a contenuti “forti”,non costituisce diffamazione. A meno che non venga diffusa tra una pluralità di persone. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza della Quinta sezione penale che ha annullato la pronuncia della Corte d’appello di Torino di condanna, ai soli effetti civili, al risarcimento per l’invio di un messaggio di posta elettronica nel quale, era tempo (come ora) di elezioni, veniva alterata graficamente l’immagine di un candidato e stravolto il messaggio che lo accompagnava.

Tra i motivi di ricorso, fatti valere della difesa, c’era il travisamento della prova, con la sottolineatura dell’assenza di elementi a sostegno della tesi di una divulgazione del messaggio. Ammesso invece l’invio a una sola persona destinataria di una comunicazione che il mittente intendeva come dissacrante. La mail, in effetti, emerge dagli atti del procedimento, risultava essere stata inviata a un indirizzo di posta elettronica appartenente a una diocesi piemontese e assegnata in uso a una collaboratrice del settimanale da essa edito. A non risultare era, invece, l’allargamento dei destinatari, oltre alla collaboratrice (che poi comunicò il messaggio alla persona offesa). Un elemento decisivo, ricorda la Cassazione, perché si possa configurare la diffamazione. Infatti, «la pluralità di persone, prevista come requisito del reato di diffamazione, deve infatti essere determinata da soggetti diversi dalla stessa persona offesa bersaglio della condotta diffamatoria, realizzata, dunque, presso terzi». Del resto, la stessa Cassazione ha messo in evidenza, in precedenza, che in materia di diffamazione attraverso scritti, esiste il requisito della comunica-zione con più persone, necessario per l’integrazione del reato, anche quando le espressioni offensive sono comunicate a una sola persona ma destinate a essere riferite almeno a un’altra persona, che ne abbia poi un’effettiva conoscenza. In altri termini, avverte la sentenza, la semplice potenzialità che lo scritto destinato a una persona possa essere conosciuto anche da altri ha importanza solo per l’elemento psicologico del reato e comunque sempre a condizione che la notizia venga poi di fatto a conoscenza anche di altri, esclusa la persona offesa, oltre al destinatario originale.

Il Sole 24 Ore – 21 febbraio 2013

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