Cassazione. Licenziamento. Il comporto include i giorni festivi se compresi in un periodo di assenza per malattia
Nel calcolo del periodo di comporto vanno considerati anche i giorni festivi, se in quelli antecedenti o successivi il lavoratore è rimasto in malattia, in quanto si presume che la situazione clinica sia rimasta inalterata. Questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza 20106/2014, depositata ieri.
Un’azienda licenziava un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto (quel periodo, la cui durata massima è fissata dai contratti collettivi, durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). Il lavoratore impugnava sotto diversi profili il licenziamento: per quanto attiene al calcolo del periodo di comporto, veniva sostenuto il mancato raggiungimento del tetto massimo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto.
A sostegno di tale argomentazione il lavoratore produceva le buste paga, evidenziando che la somma dei giorni di assenza dal lavoro risultanti da queste era inferiore al limite massimo. Questa ricostruzione viene rigettata dalla Cassazione che – ribadendo un principio già affermato con precedenti decisioni – evidenzia che nel calcolo dei giorni di assenza utili a determinare il periodo di comporto devono essere conteggiati anche quelli non lavorativi, se questi ricadono all’interno di periodi di assenza di malattia. Per questi giorni, infatti, opera una presunzione di continuità della malattia, che può essere superata solo mediante una prova specifica.
Con una censura diversa, e subordinata rispetto a quella appena vista, il lavoratore riteneva violati i principi di correttezza e buona fede da parte dell’azienda per la mancata rappresentazione, all’interno delle buste paga, dei giorni di assenza utili al raggiungimento del comporto
Il Sole 24 Ore – 25 settembre 2014