Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Cassazione. Licenziamento. Il comporto include i giorni festivi se compresi in un periodo di assenza per malattia
    Notizie ed Approfondimenti

    Cassazione. Licenziamento. Il comporto include i giorni festivi se compresi in un periodo di assenza per malattia

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche25 Settembre 2014Nessun commento2 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Nel calcolo del periodo di comporto vanno considerati anche i giorni festivi, se in quelli antecedenti o successivi il lavoratore è rimasto in malattia, in quanto si presume che la situazione clinica sia rimasta inalterata. Questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza 20106/2014, depositata ieri.

    Un’azienda licenziava un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto (quel periodo, la cui durata massima è fissata dai contratti collettivi, durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). Il lavoratore impugnava sotto diversi profili il licenziamento: per quanto attiene al calcolo del periodo di comporto, veniva sostenuto il mancato raggiungimento del tetto massimo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto.

    A sostegno di tale argomentazione il lavoratore produceva le buste paga, evidenziando che la somma dei giorni di assenza dal lavoro risultanti da queste era inferiore al limite massimo. Questa ricostruzione viene rigettata dalla Cassazione che – ribadendo un principio già affermato con precedenti decisioni – evidenzia che nel calcolo dei giorni di assenza utili a determinare il periodo di comporto devono essere conteggiati anche quelli non lavorativi, se questi ricadono all’interno di periodi di assenza di malattia. Per questi giorni, infatti, opera una presunzione di continuità della malattia, che può essere superata solo mediante una prova specifica.

    Con una censura diversa, e subordinata rispetto a quella appena vista, il lavoratore riteneva violati i principi di correttezza e buona fede da parte dell’azienda per la mancata rappresentazione, all’interno delle buste paga, dei giorni di assenza utili al raggiungimento del comporto

    Il Sole 24 Ore – 25 settembre 2014 

    Post Views: 138
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteAgguato al veterinario Asl a Torre del Greco per impedire i controlli, parla il pentito: «Mi furono promessi 500 euro per il raid»
    Precedente Carne: da dove viene? Il 90% dei consumatori europei vuole conoscere l’origine di wurstel, prosciutti, salumi e crocchette
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2026 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.