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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Cassazione. Mansioni del dirigente affidate a collega, licenziamento legittimo
    Notizie ed Approfondimenti

    Cassazione. Mansioni del dirigente affidate a collega, licenziamento legittimo

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche9 Febbraio 2013Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Un dirigente è licenziato per riorganizzazione aziendale. E’ legittimo se le sue mansioni vengono affidate ad un altro dirigente che non occupi una posizione lavorativa sovrapponibile alla sua.

    Quel che rileva è che presso l’azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 20856/12. Nel caso in esame, le mansioni di un direttore commerciale venivano assegnate a due collaboratori per la parte operativa, e al direttore marketing per la parte della gestione del personale. La Cassazionesottolinea che il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione. «Il principio di correttezza e buona fede – precisa ulteriormente la Corte – che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.» (Cass., n. 3628/2012). La Suprema Corte afferma che, per stabilire se il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale sia giustificato, «non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie». In pratica, quel che rileva è che presso l’azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato. Il ricorso del lavoratore, per queste ragioni, viene respinto con la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.

    Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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