Una s.p.a., titolare di una casa di cura, ricorre contro la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale era stato respinto il suo ricorso contro un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali: l’intervento aveva vietato il trattamento dei dati personali di un dipendente, dal cui computer erano stati estratti dati concernenti l’acceso ad internet, tali da configurare “dati sensibili” in quanto relativi a convinzioni religiose e politiche, nonché alle tendenze sessuali.
La società, per dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, ha esperito dettagliati accertamenti in assenza di una previa informativa all’interessato relativa al trattamento dei dati personali. Gli Ermellini osservano, nella pronuncia 18443/13, che nel giudizio di merito è stato correttamente considerato che il trattamento dei dati sensibili era avvenuto in modo eccedente rispetto alla finalità del medesimo. La ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’illiceità del comportamento del dipendente, in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo dì lavoro, limitandosi a comprovare in altro modo l’esistenza di accessi indebiti alla rete durante gli orari di impiego e i relativi tempi di collegamento. Va inoltre valutato che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare l’esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile”. Tale indispensabilità, anche alla luce di quanto precedentemente osservato, non ricorre però nel caso. Il ricorso viene così rigettato, con un assoluto allineamento tra la prospettiva della Suprema Corte e del Garante della Privacy.
http://fiscopiu.it/news/navigazione-abusiva-del-dipendente-sono-dati-sensibili-niente-licenziamento
6 agosto 2013