Peculato d’uso per chi fa telefonate private dal telefono dell’ufficio. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 19054, dirimono l’annoso contrasto che ha diviso giurisprudenza e dottrina, tra chi vedeva nella condotta gli estremi del peculato ordinario, chi quella del peculato d’uso. Tra i due principali schieramenti c’erano anche correnti, minoritarie, che teorizzavano i reati di abuso d’ufficio e truffa.
Le sezioni unite si immergono nei corsi e ricorsi del passato e finiscono per tornare al punto di partenza aderendo al principio che afferma il peculato d’uso e prendendo le distanze dall’orientamento del peculato ordinario.
La distinzione tra le due fattispecie è disegnata dall’articolo 314 del Codice penale: a far la differenza è la possibilità di restituire o meno, immediatamente la cosa di cui si è fatto un uso momentaneo.
Proprio sull’impossibilità di rendere subito il maltolto si reggeva l’orientamento fino a ieri dominante. Oggetto dell’appropriazione definitiva non sarebbe, infatti, il telefono, ma l’energia costituita dagli impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della pubblica amministrazione. “Scatti” di cui il pubblico impiegato si appropria per sempre, meritando la condanna per peculato ordinario, sempre che il valore delle telefonate fatte a scopi privati sia “apprezzabile”. Dalla lettura che spiana la strada alla punizione più severa prevista dal codice penale, si allontana la Cassazione. Per le sezioni unite l’abuso del possesso, che avviene quando si usa il telefono fisso o il cellulare d’ufficio, non può in alcun modo tradursi nella stabile “inversione del dominio” che connota il peculato ordinario.
I giudici delle sezioni unite, tracciano i confini della rilevanza penale del peculato d’uso chiarendo che l’utilizzo del telefono per fini personali, «quando sia economicamente e funzionalmente non significativo» è penalmente irrilevante, anche se le telefonate private non sono urgenti ma di carattere “ricreativo”.
Esagerare però non si può, perché una rilevanza penale esiste, e il datore di lavoro la può trovare analizzando le due angolazioni del pregiudizio subito: il tempo perso al telefono e il danno economico dovuto al costo delle chiamate. Quest’ultimo però dipende dal tipo di contratto stipulato dall’ente. Sarà più pesante se c’è una tariffa a consumo più lieve nel caso di un “forfait”. «Il raggiungimento della soglia della rilevanza penale – scrive la Cassazione – si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della Pa o con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio:eventualità quest’ultima che che potrà ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazione regolate dal contratto cosiddetto “tutto incluso”».
Il valore economico è poi “apprezzabile” anche quando le telefonate sono così vicine nel tempo da essere considerate «un’unica condotta».
Il Sole 24 Ore – 3 maggio 2013