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    Home»Attività Sindacale»Ccnl Area dirigenziale sanità 2019-2021, gli ultimi orientamenti applicativi pubblicati dall’Aran
    Attività Sindacale

    Ccnl Area dirigenziale sanità 2019-2021, gli ultimi orientamenti applicativi pubblicati dall’Aran

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati23 Giugno 2024Aggiornato:26 Giugno 2024Nessun commento10 Minuti di lettura
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    Di seguito si riportano gli ultimi orientamenti applicativi pubblicati dall’Aran in merito al CCNL AREA SANITA’ del 23.1.2024

    12/06/2024  – Aree dirigenziali – Area della Sanità > Incarichi dirigenziali

    ASAN119b

    TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Al fine del riconoscimento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 64 del CCNL Area Sanità 2019-2021 l’esperienza professionale/ anzianità di servizio necessaria per il conferimento dell’incarico professionale, indicata all’art. 22 del citato CCNL è comprensiva anche di quella maturata presso le strutture accreditate con il SSR?

    Si conferma che, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 22, comma 5 del CCNL in oggetto, a decorrere dal 24.1.2024 nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, può essere considerata anche l’anzianità di servizio maturata presso gli ospedali privati accreditati.

    Diversamente, ai sensi dell’art. 64 dello stesso CCNL ai fini del passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività non è possibile computare l’esperienza maturata presso gli ospedali privati accreditati. Infatti, l’art. 64, comma 2, del CCNL 2019-2021, stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività, occorre considerare l’“effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.

    ASAN119a

    TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Al fine del riconoscimento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 64 del CCNL Area Sanità 2019-2021 l’esperienza professionale/ anzianità di servizio necessaria per il conferimento dell’incarico professionale, indicata all’art. 22 del citato CCNL è comprensiva anche di quella maturata presso le strutture accreditate con il SSR?

    Si conferma che, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 22, comma 5 del CCNL in oggetto, a decorrere dal 24.1.2024 nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, può essere considerata anche l’anzianità di servizio maturata presso gli ospedali privati accreditati.

    Diversamente, ai sensi dell’art. 64 dello stesso CCNL ai fini del passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività non è possibile computare l’esperienza maturata presso gli ospedali privati accreditati. Infatti, l’art. 64, comma 2, del CCNL 2019-2021, stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività, occorre considerare l’“effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.

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    12/06/ 2024 – Aree dirigenziali – Area della Sanità > Retribuzione di posizione

    ASAN118a

    TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale decorrenza si deve considerare per l’applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021?

    Il riferimento contenuto nell’articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all’articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all’art. 69, comma 3.

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    12/06/2024 – Aree dirigenziali – Area della Sanità > Affidamento e revoca degli incarichi di struttura complessa

    ASAN117c

    TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Può un dirigente con più di 5 anni di anzianità rifiutarsi di sottoscrivere un contratto individuale di incarico diverso dall’incarico professionale di base?

    Con il nuovo CCNL 23.1.2024 all’art. 22, comma 2 si ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che, previa valutazione positiva avviata nei termini ivi indicati, per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità deve essere conferito senza attivazione delle procedura selettiva l’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo oppure, a seguito dell’attivazione della procedura selettiva con le modalità indicate dall’art. 23, comma 9.

    Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico (rif. art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024) e la mancata sottoscrizione da parte dell’incaricato comporta il non conferimento dell’incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico corrispondente agli incarichi (costituito dalla retribuzione di posizione complessiva nelle sue componenti fissa e variabile) e la non applicazione della clausola di garanzia.

    Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo – o, pur avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico di maggior valore – l’Azienda, dopo aver applicato il suddetto comma 12, potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico, rinnovare l’incarico precedente che si presume essere un incarico professionale iniziale o, ai sensi del comma 7 dell’art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, un diverso incarico professionale, sempre iniziale.

    Nell’eventualità che il dirigente non voglia sottoscrivere neanche il contratto relativo all’ incarico professionale iniziale, stante l’obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l’incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fine della valutazione annuale e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto.

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    16/ 05/2024 – Aree dirigenziali – Area della Sanità > Pronta disponibilità

    ASAN116

    CCNL 23.1.2024 – In base alle indicazioni contenute nel CCNL Area Sanità 2019-2021 è possibile estendere il servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi?

    Si conferma che l’art. 27 del CCNL 2016-2018 dell’Area della sanità e il contenuto rinvio all’art. 6 bis comma 3 del medesimo contratto sono stati disapplicati dal comma 10 dell’art. 30 del CCNL 2019 – 2021. Tuttavia, la estensibilità del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi è confluita, nel nuovo CCNL 2019-2021, nella più ampia materia di confronto aziendale di cui all’art. 6 comma 3 lett. l) che fa riferimento ai “criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo”

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    13/03/2024 – Aree Dirigenziali > Area della Sanità > Trattamento economico

    CCNL 23.1.2024 – Gli incrementi della retribuzione di posizione fissa previsti dall’art. 69, comma 3 sono riassorbiti dall’eventuale retribuzione di parte variabile in godimento?

    La rideterminazione dei valori annui lordi complessivi della retribuzione di posizione parte fissa non non è compensata da corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico: l’art. 91 del CCNL 2016-2018 che disciplinava tale modalità operativa è stato disapplicato dal comma 11 dell’art. 69 del CCNL 2019-2021 e la riduzione in questione non è stata prevista nel nuovo CCNL.

    La formulazione dell’art. 91 citato infatti, mirava a garantire nel passaggio all’attuale struttura degli incarichi, i valori di retribuzione di posizione di parte fissa mediante l’utilizzo di due strumenti contrattuali:

    1) la compensazione degli incrementi della retribuzione di parte fissa con l’eventuale parte variabile in godimento;

    2) in subordine, la possibilità di spostare risorse stabili del fondo per la retribuzione di risultato al fondo per la retribuzione degli incarichi in misura non superiore al 30% delle stesse.

    Il comma 5 di tale articolo inoltre, stabiliva che in prima applicazione “…fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell’incarico in essere”. Tale disposizione oggi ha esaurito i propri effetti e non più attuale in quanto i valori della retribuzione di posizione fissa sono a regime.

    Con il CCNL 2019-2021 infatti, come peraltro precisato nella relazione tecnica, il finanziamento di che trattasi avviene con nuove risorse contrattuali del triennio di riferimento; l’incremento del fondo per la retribuzione degli incarichi (rif. art. 71, comma 2, lett. a)) è destinato a copertura dei seguenti aumenti:

    – incremento dei valori delle indennità di specificità medico-veterinaria;

    – l’istituzione della nuova indennità di specificità sanitaria;

    – aumento dei valori della retribuzione di posizione parte fissa, ivi compresa la quota dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo;

    – incremento dell’indennità di struttura complessa.

    La parte residuale delle risorse incrementali che affluiscono al predetto Fondo ai sensi del citato art. 71, comma 2, lett. a), sarà invece disponibile per le Aziende al fine di riconoscere eventuali incrementi sulla parte variabile degli incarichi. Per quanto sopra, si ribadisce dunque che l’incremento disposto dal CCNL 2019-2021 per la retribuzione di posizione di parte fissa come disposto dall’art. 69, comma 3, non riduce l’eventuale retribuzione di posizione di parte variabile ma ne aumenta il valore complessivo dell’incarico.

     

    GLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI PRECEDENTI 

    Come deve interpretarsi l’articolo 90, comma 2, lett. i) che stabilisce che “un’ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) così come previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27/3/2000.”, atteso che il DPCM 27/3/2000 all’art. 5, comma 2, lett. e) prevede espressamente che “i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell’azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”? Devono essere mantenuti due fondi separati per la ripartizione di tali somme?


    Le disposizioni del comma 10, nel disciplinare il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, riconoscono ex novo in misura intera l’indennità di esclusività?

    (Art. 87 – Trattamento economico – normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto)


    Quali periodi di lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio per l’individuazione dei termini di preavviso di cui all’art. 83 del CCNL?

    (Art. 83 – Termini di preavviso)


    Considerato che gli importi relativi alla clausola di garanzia sono erogati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione delle anzianità ivi previste e che il CCNL 2019-2021 ha aggiornato il valore delle retribuzioni di posizione fissa a far data dall’1.1.2022, qual’è la decorrenza dei nuovi valori della clausola di garanzia di cui all’articolo 71, considerato che il comma 5 dello stesso articolo rinvia la decorrenza al comma 1 e quest’ultimo non ne menziona la data?

    (Art. 71 – Clausola di garanzia)


    Quali sono le novità relative al patrocinio legale di cui all’art. 56 del CCNL 23.1.2024?

    (Art. 56 – Patrocinio legale)


    Come si concilia la disciplina contenuta nel comma 3 dell’articolo 27 (Orario di lavoro) e quella specificatamente prevista per i veterinari ai commi 12 e 12-bis?


    Aree Dirigenziali > Area della Sanità > Orario di lavoro dei dirigenti

    La disposizione contrattuale contenuta nell’articolo 27, con particolare riferimento al comma 3, introduce importanti novità sull’orario di lavoro e necessita di precisazioni ulteriori soprattutto con riferimento al processo attraverso il quale si perviene alla definizione dell’eventuale impegno orario prestato in eccesso rispetto all’orario ordinario di lavoro, agli eventuali sistemi di remunerazione, alle correlazioni tra tale processo ed il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8 del medesimo articolo ed all’eventuale “ulteriore impegno orario” che “non può essere programmato” nonché in merito agli effetti dell’eventuale mancato recupero di tale ulteriore impegno orario nei termini indicati anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

    (Art. 27 – Orario di lavoro)

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