Sarà operativo dal 24 ottobre prossimo l’articolo 62 della legge 27/2012 (che ha convertito il decreto legge liberalizzazioni), relativo alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, che prevede che i contratti siano stipulati in forma scritta, indichino la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Il comma 3 dell’articolo 62 fissa a 30 giorni il termine legale per il pagamento del corrispettivo nei contratti di fornitura di prodotti deteriorabili (per tutte le altre merci il termine è di sessanta giorni). Al comma 4 viene riportata la definizione di prodotto alimentare deteriorabile.
Per prodotti alimentari deteriorabili si intendono i prodotti che rientrano in alcune categorie che vengono elencate.
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte.
Tale definizione è stata integralmente ripresa dal decreto 13 maggio 2003 emanato a seguito della legge 231/2003 che prevedeva dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali per i prodotti deteriorabili.
Poiché tutti i prodotti di salumeria presentano un pH superiore a 4,5, in base alla lettera c) (che fa espresso riferimento ai prodotti a base di carne) sono quindi da considerarsi deteriorabili. Lo stesso dicasi per le preparazioni a base di carni e le carni fresche. Quindi, indipendentemente dalla durata complessiva del prodotto o dal Tmc, ai fini dell’applicazione della disciplina dei termini di pagamento, tutti i prodotti a base di carne, le preparazioni a base dl carne e le carni fresche sono da considerarsi deteriorabili essendo ad essi applicabile la specifica lettera c) del comma 4 dell’art. 62. (si vedano in proposito le circolari di Assica e Uniceb agli associati)
Con decreto applicativo del 17 luglio 2012 il Mipaaf e il Mise hanno emanato la disciplina di attuazione dell’articolo 62 (Allegato A).
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 29 settembre – riproduzione riservata