I Servizi veterinari della Regione Veneto, a seguito di richieste di chiarimento, precisano che con “l’entrata in vigore della nuova normativa inerente il riconoscimento degli stabilimenti che effettuano scambi di pollame e uova da cova, nulla cambia rispetto ai riconoscimenti assegnati in precedenza, ai sensi del D.P.R. 587/93, ovvero le ditte non devono presentare delle nuove richieste di riconoscimento”.
Il Ministero della Salute, consultato in proposito già nel 2014, aveva comunicato che, ai fini degli scambi di pollame/uova da cova in oggetto, l’importante non è “il tipo di numero di riconoscimento assegnato alla ditta” bensì il fatto che la ditta compaia nell’elenco pubblico di cui alla Decisione 2009/712/CE, consultabile sul sito ministeriale www.vetinfo.sanita.it.
Una volta per il numero di risconoscimento assegnato alla ditta, una volta si “confermava” il numero assegnato dal MIPAAF del tipo “I.B. o I.C. 00X/YZ”, mentre ora “si conferma” il numero di registrazione costituito da IT+cod.317 dell’allevamento.
L’elenco pubblico relativo alla Decisione 2009/712/CE viene tenuto costantemente aggiornato in base ai riconoscimenti che vengono conferiti dalle Regioni alle ditte istanti; i riconoscimenti pregressi (ovvero, attribuiti ai sensi del D.P.R. 587/93) non vengono rimossi, ma rimangono validi.
3 febbraio 2015 (Unaitalia)